Impiego dei Centri di formazione accreditati per la corretta formazione e informazione sulla salute e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro
Interrogazioni
cr
Numero/Anno
1665
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
MUSCARA' MARIA
Testo estratto dal PDF
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Maria Muscarà
Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”
Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081-7783426 - 081-7783423
Email: muscara.mar@cr.campania.it
Pec: muscara.mar@consiglio.regione.campania.legalmail.it
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Prot. n.074
Napoli, 14 aprile 2020
Al Presidente della Giunta
regionale della Campania
All’Assessore alla Formazione
-
Loro sedi -
Interrogazione a risposta scritta
Oggetto: impiego dei Centri di formazione accreditati per la corretta
formazione e informazione sulla salute e sulla sicurezza negli ambienti di
lavoro.
La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 124 del
Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la
quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.
Premesso che:
a) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 detta disposizioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prescrivendo, in capo
ai datori di lavoro, l’adozione di un documento di valutazione dei rischi che
contenga, in particolare:
a.1 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute
durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per
la valutazione stessa;
a.2 l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di
rischi compiuta dal datore di lavoro;
a.3 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
a.4 l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri;
a.5 l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;
a.6 l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori
a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0005763/i del 15/04/2020 09.11 Registrato da: DGLEGIS Direzione Generale Attivita' Legislativa
*15/04/2020 09.11-20200005763*
Attività ispettiva
Reg. Gen. n.1665/1
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Maria Muscarà
Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”
Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081-7783426 - 081-7783423
Email: muscara.mar@cr.campania.it
Pec: muscara.mar@consiglio.regione.campania.legalmail.it
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b) il dpcm 11 marzo 2020, nell’ambito delle misure previste per la riduzione del
contagio da coronavirus, accanto alla sospensione della gran parte delle
attività commerciali e dei servizi di ristorazione, raccomanda alle attività
produttive e alle attività professionali l’assunzione di protocolli di sicurezza
anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con
adozione di strumenti di protezione individuale, nonché l’incentivazione di
operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
considerato che:
a) l’emergenza epidemiologica in atto ha rinvigorito la necessità di tutelare la
salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, prescrivendo l’adozione di ogni
misura necessaria a tal fine;
b) l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dovrà contemplare
le misure di informazione e sicurezza necessarie a garantire l’integrità fisica
e morale dei lavoratori in relazione al rischio biologico da Coronavirus;
c) in conformità a tali prescrizioni, i datori di lavoro, inoltre, dovranno adottare
preventivamente
misure
tecnico-organizzative,
con
limitazione
di
spostamenti nei siti e di accesso a spazi comuni, anche tramite barriere
fisiche o turnazioni, oltre alla fornitura di tutti i sistemi per la sanificazione
di mani e superfici e attuare protocolli anti contagio per la sicurezza e, ove
non fosse possibile rispettare la distanza di un metro come principale misura
di contenimento, adottare idonei strumenti di protezione individuale;
ritenuto che:
c) efficaci azioni di sostegno, di consulenza e di supporto per l’aggiornamento
dei documenti di sorveglianza sanitaria, dei piani di sicurezza sui luoghi di
lavoro e di formazione del personale, dei rappresentanti della sicurezza e dei
datori di lavoro potrebbero essere svolte dagli enti accreditati con la Regio...