'DISCIPLINA DELLA RICERCA ED UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, DELLE RISORSE GEOTERMICHE E DELLE ACQUE DI SORGENTE'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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8
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 32 DEL 11 AGOSTO 2008
LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 29 LUGLIO 2008
“DISCIPLINA DELLA RICERCA ED UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E
TERMALI, DELLE RISORSE GEOTERMICHE E DELLE ACQUE DI SORGENTE”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
INDICE
CAPO I
OGGETTO E NORME COMUNI
Art. 1 Ambito di applicazione e finalità
CAPO II
PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI NATURALI E TERMALI
Art. 2 Oggetto del permesso di ricerca, durata e proroga
Art. 3 Cause di cessazione del permesso di ricerca
Art. 4 Oggetto della concessione, durata e rinnovo
Art. 5 Subconcessione
Art. 6 Contratti di somministrazione
Art. 7 Attività
Art. 8 Trasferimento della concessione e diritto di prelazione
Art. 9 Gestione unitaria
Art. 10 Autorizzazione per le utilizzazioni
Art. 11 Pertinenze
Art. 12 Iscrizione di ipoteche – Espropriazione dei diritti del concessionario e suo fallimento
Art. 13 Accesso ai fondi – Occupazione – Espropriazione
Art. 14 Cause di cessazione della concessione
Art. 15 Scadenza del termine di validità della concessione
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 32 DEL 11 AGOSTO 2008
Art. 16 Rinuncia alla concessione
Art. 17 Revoca della concessione
Art. 18 Decadenza della concessione
Art. 19 Esaurimento, incoltivabilità, inutilizzabilità del giacimento
Art. 20 Ripristino ambientale
CAPO III
AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA DELLE AZIENDE, STABILIMENTI E REPARTI
TERMALI
Art. 21 Definizione di azienda termale
Art. 22 Contenuti dell’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio delle aziende, stabilimenti e reparti
termali
Art. 23 Avvio dell’attività, sospensione e revoca dell’autorizzazione
Art. 24 Direzione sanitaria nelle aziende termali, negli stabilimenti termali e nei reparti termali
Art. 25 Controlli periodici di qualità e di sicurezza
Art. 26 Utilizzazioni delle acque termali per produzione di cosmetici
Art. 27 Caratteristiche delle acque termali
Art. 28 Marchio di qualità termale
CAPO IV
PICCOLE UTILIZZAZIONI GEOTERMICHE LOCALI
Art. 29 Utilizzazioni
Art. 30 Oggetto, durata e proroga del permesso di ricerca
Art. 31 Oggetto della concessione, durata e rinnovo
CAPO V
ACQUE DI SORGENTE
Art. 32 Permesso di ricerca, concessione ed utilizzazione
CAPO VI
NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 33 Autorità competente e procedure
Art. 34 Apparecchi di misura
Art. 35 Abolizione di tasse sulle concessioni regionali
Art. 36 Diritti proporzionali e contributi
Art. 37 Sanzioni, vigilanza e controlli
Art. 38 Pianificazione e programmazione regionale di settore
Art. 39 Contenuti del piano regionale di settore
Art. 40 Formazione e pubblicazione del piano
Art. 41 Adeguamento degli strumenti urbanistici al piano regionale di settore
Art. 42 Impianti per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzazione delle acque minerali, termali, di
sorgente e delle piccole utilizzazioni locali
Art. 43 Incentivazione
Art. 44 Norme transitorie
Art. 45 Perforazioni non autorizzate
Art. 46 Consulta
Art. 47 Norma finanziaria
Art. 48 Norma finale
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 32 DEL 11 AGOSTO 2008
CAPO I
OGGETTO E NORME COMUNI
Art. 1
Ambito di applicazione e finalità
1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali,
tutelando e valorizzando:
a) l’assetto ambientale ed idrogeologico dei territori interessati;
b) l’utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale;
c) lo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale, dei territori interessati.
2. La presente legge regionale, in conformità ai principi sanciti dalla legge 24 ottobre 2000, n.323,
disciplina:
a) la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione del patrimonio indisponibile di acque minerali
naturali e termali, tali riconosciute o riconoscibili, e delle sostanze od energie associate;
b) la ricerca, la coltivazione e l’utilizzazione delle acque di sorgente, così come definite
dall’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
c) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle piccole utilizzazioni locali sulla terraferma di
cui all’articolo 1, comma 6, della legge 9 dicembre 1986, n. 896;
d) la tutela del patrimonio indisponibile con l'individuazione dei suoli interessati dalle risorse
di cui alle lettere a), b) e c) ed al fine di una loro tutela dall’inquinamento.
3. La regione Campania consente la gestione e fruizione del patrimonio idrotermominerale ed
incentiva la valorizzazione e lo sfruttamento delle risorse di cui all’articolo 1 ed in particolare di
quelle di cui è stata riconosciuta la terapeuticità ai sensi della normativa vigente, promuovendone
l’utilizzo nel piano sanitario regionale per il raggiungimento delle finalità terapeutiche e riabilitative
ad esse con...