'MODIFICA AL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N.24'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
9
Data Atto
Data Pubblicazione
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Struttura
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Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N.9 DEL 1 AGOSTO 2008
“MODIFICA AL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 12
DICEMBRE 2003, N.24”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Articolo 1
1. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n.24, è così modificato:
a) dopo le parole “legge 24 dicembre 1993, n. 560” aggiungere le parole “e
dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n.513”;
b) dopo le parole “sono ridotti a cinque anni” inserire le parole, “anche per i contratti
già posti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge,”.
Articolo 2
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto,
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
1 agosto 2008
Bassolino
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 33 DEL 18 AGOSTO 2008
LEGGE REGIONALE: “Modifica al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 24”.
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo
di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota all’art. 1
Comma 1.
Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24: “Agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale
pubblica da parte degli assegnatari”.
Art. 4: “Piani di vendita”.
“1. Gli istituti autonomi case popolari - II.AA.CC.PP.- e i comuni gestori di edilizia residenziale pubblica
procedono, nell'attuazione dei piani di vendita approvati dalla regione, con le modalità di cui all'articolo
2.
2. Gli enti di edilizia residenziale pubblica che non hanno ancora definito i piani di vendita degli alloggi,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, formulano, sentiti i comuni non
proprietari, piani di vendita per l'alienazione degli immobili nella misura massima del settantacinque per
cento del patrimonio abitativo alienabile in ciascuna provincia, con precedenza alle unità immobiliari site
in fabbricati nei quali si sono formati, per effetto di precedenti vendite, condomini misti. Sono esclusi
dalla vendita i fabbricati di costruzione inferiore ai dieci anni.
3. Il piano di cui al comma 1 contiene le indicazioni del numero degli alloggi alienabili, le condizioni
tecnico-economiche degli stabili, le fasi procedurali della cessione e le modalità di utilizzazione delle
somme ricavate dalla vendita degli alloggi per le finalità di cui all'articolo 5.
4. La Giunta regionale approva i piani di vendita, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione degli
stessi, sentito l'osservatorio regionale sulla casa di cui alla legge regionale n. 18/1997, articolo 25. Se,
trascorso tale termine, la Giunta regionale non ha approvato i piani o non ha formulato osservazioni, gli
enti proprietari procedono all'alienazione in favore dei soggetti aventi diritto a norma della presente legge.
5. I termini previsti per l'alienazione degli alloggi acquistati ai sensi del comma 20 dell'articolo unico
della legge 24 dicembre 1993, n. 560 sono ridotti a cinque anni nei seguenti casi:
a) trasferimento del nucleo familiare in comune diverso da quello dell'ubicazione dell'alloggio per cambio
attività lavorativa o collocamento a riposo, a distanza non inferiore a 50 Km o comunque tale che sia
ampiamente disagevole il rientro giornaliero nell'abitazione a causa di lavoro, difficoltà di collegamento
con mezzi di trasporto pubblici;
b) motivi di salute di un componente del nucleo familiare tali per cui l'alloggio debba ritenersi inidoneo
alla patologia certificata dal medico;
c) necessità di dare e avere assistenza sanitaria per aggravamento o sopravvenuti problemi di salute;
d) inidoneità all'alloggio per aumento del nucleo familiare;
e) separazione dei coniugi in seguito all'emissione da parte del tribunale della sentenza di separazione
omologata;
f) decesso di uno dei coniugi o acquisizione della proprietà in seguito all'atto di successione;
g) difficoltà di far fronte agli impegni finanziari in conseguenza del reddito familiare o necessità di
costose cure sanitarie non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale;
h) necessità di unificare il nucleo familiare in seguito all'avvenuto matrimonio”.
Comma 1, lettera a).
Legge 24 dicembre 1993, n. 560: “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica”.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 33 DEL 18 AGOSTO 2008
Legge 8 agosto 1977, n. 513: “Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso,
finanziamento d...