'INTERVENTI A FAVORE DEI CONFIDI TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE OPERANTI IN CAMPANIA'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
10
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 26 SETTEMBRE 2008
“INTERVENTI A FAVORE DEI CONFIDI TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
OPERANTI IN CAMPANIA“
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art.1
Finalità
1. La regione Campania, al fine di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese,
favorisce l' accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche e concorre, nella
prospettiva del raggiungimento dell'autosufficienza e della piena capacità di autofinanziamento, al
rafforzamento patrimoniale dei consorzi e delle società cooperative di garanzia collettiva dei fidi,
che hanno sede nella regione Campania e prestano la propria attività in favore di imprese
campane.
2. La regione Campania promuove, anche ai fini di cui al comma 1, la costituzione del Consorzio
fidi di secondo grado, di seguito denominato Confidi Campania.
3. La regione Campania, al fine di favorire ed incentivare l’evoluzione dei confidi in soggetti
vigilati quali intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo
Unico Bancario, di seguito denominato TUB, così come previsto nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, contribuisce finanziariamente alle spese sostenute per l’ottenimento e per il mantenimento
di tale riconoscimento.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 40 DEL 6 OTTOBRE 2008
Art. 2
Confidi Campania
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone
apposito regolamento per definire i compiti, le funzioni e l’organizzazione del Confidi Campania,
di cui all’articolo 1, comma 2.
Art. 3
Confidi
1. I consorzi e le società cooperative di garanzia collettiva dei fidi, di seguito confidi, svolgono
attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti alle
imprese consorziate da parte di banche, di società di locazione finanziaria o di cessione dei crediti
di impresa e di altri soggetti operanti nel settore finanziario. I confidi possono, inoltre, favorire il
reperimento, presso tali soggetti, di capitale di rischio e svolgere attività di informazione, di
consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e la gestione delle fonti
finanziarie.
2. Sono ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge i confidi di cui alla legge 24
novembre 2003, n. 326. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese in numero non
inferiore a cinquanta. Si considerano piccole e medie imprese quelle che soddisfano i requisiti
indicati nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.
Possono continuare a partecipare ai confidi le imprese che, pur superando i limiti dimensionali di
piccola e media impresa stabiliti dalla disciplina comunitaria, rispettano i limiti previsti per gli
interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) se complessivamente non rappresentano
più del cinque per cento delle imprese aderenti. Per dette imprese i confidi non possono
beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge.
3. Ai confidi beneficiari degli interventi regionali è fatto divieto:
a) di distribuire, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese
consorziate e socie;
b) di ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver
adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso delle quote di
partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato
ad organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelle dei confidi, fatta
salva, per le società cooperative, la destinazione ai fondi mutualistici per la promozione e
lo sviluppo delle cooperative.
Art. 4
Contributi e criteri di ripartizione
1. La regione Campania interviene mediante contributi destinati ai fondi patrimoniali di garanzia
dei confidi - fondi rischi-. I contributi sono concessi annualmente per un periodo complessivo non
superiore a cinque anni. I contributi, per un ammontare complessivo pari all’ottanta per cento
dello stanziamento annuale previsto dall’articolo 12, sono così ripartiti:
a) una quota pari al settanta per cento dello stanziamento, in misura proporzionale
all’ammontare del volume di credito garantito da ciascun confidi rispetto all' ammontare
del volume complessivo di credito garantito da tutti i confidi ammessi alla contribuzione;
b) una quota pari al trenta per cento dello stanziamento, in misura proporzionale al numero
delle piccole e medie imprese aderenti a ciascun confidi rispetto al numero complessivo
delle imprese partecipanti a tutti i confidi ammessi alla contribuzione.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 40 DEL 6 OTTOBRE 2008
2. La regione Campania concede, annualmente e per un ammontare complessivo pari al...