'ABROGAZIONE DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2008, N. 1, IN MATERIA DI CONTRIBUTI DEI PRIVATI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
11
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Data Pubblicazione
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N.11 DEL 30 SETTEMBRE 2008
“ABROGAZIONE DEL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 23 DELLA LEGGE
REGIONALE 30 GENNAIO 2008, N. 1, IN MATERIA DI CONTRIBUTI DEI PRIVATI
PER L’ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI
BONIFICA”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. “E’ abrogato il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1”.
Art. 2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
30 settembre 2008
Bassolino
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. SPECIALE DEL 2 OTTOBRE 2008
LEGGE REGIONALE: “Abrogazione del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 30
gennaio 2008, n. 1, in materia di contributi dei privati per l’esercizio e la manutenzione delle
opere pubbliche di bonifica ”.
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota all’art. 1
Comma 1.
Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”.
Art. 23: “Modificazioni alla legge regionale n. 4/2003”.
Comma 1: “1. All'articolo 12, comma 1 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4, dopo le parole
"I proprietari di beni immobili" sono inserite le parole "catastalmente classificati ad uso
commerciale”.
Nota all’art. 2
Comma 1.
Art. 43 dello Statuto: “Procedura di approvazione “ Ogni progetto di legge, previo esame in
Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l’urgenza”.
Art. 45 dello Statuto: “Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”……omissis….. La
legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore. Una legge dichiarata
urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza
dei termini di cui sopra”.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. SPECIALE DEL 2 OTTOBRE 2008