'NUOVO ORDINAMENTO E DISCIPLINA DELLE COMUNITA' MONTANE'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
12
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 30 SETTEMBRE 2008
“NUOVO ORDINAMENTO E DISCIPLINA DELLE COMUNITA’ MONTANE”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PFRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
SOMMARIO
CAPO I - FINALITÀ, PRINCIPI, ED ASSETTO TERRITORIALE E FUNZIONALE
DELLE COMUNITÀ MONTANE
Art. 1
Finalità
Art. 2
Principi in materia di comunità montane
Art. 3
Individuazione degli ambiti territoriali delle comunità montane
Art. 4
Funzioni delle comunità montane
CAPO II - AUTONOMIA NORMATIVA
Art. 5
Autonomia statutaria
Art. 6
Approvazione dello statuto
Art. 7
Autonomia regolamentare
CAPO III – ASSETTO STRUTTURALE
Art. 8
Organi delle comunità montane
Art. 9
Il consiglio generale
Art. 10
Funzioni del consiglio generale
Art. 11
La giunta
Art. 12
Il presidente della comunità montana
Art. 13
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presi-
dente della comunità montana e dei componenti la giunta
Art. 14
Compensi
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. SPECIALE DEL 2 OTTOBRE 2008
Art. 15
Uffici e personale della comunità montana
Capo IV – PROGRAMMAZIONE
Art. 16
Attività di programmazione
Art. 17
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
Art. 18
Programma annuale operativo di attuazione
CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19
Abrogazioni ed approvazioni degli statuti
Art. 20
Successione nei rapporti giuridici attivi e passivi
Art. 21
Decorrenza delle modifiche territoriali e rinnovo degli organi
Art. 22
Disposizioni di natura finanziaria
Art. 23
Disposizioni in materia di personale
Art. 24
Disposizioni in materia di incentivi e di interventi per i territori montani
Art. 25
Disposizioni in materia di forestazione e bonifica montana
Art. 26
Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali
Art. 27
Entrata in vigore
ALLEGATO A – Elenco delle comunità montane la cui composizione va integrata ai fini del
riparto dei Fondi per la Montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ed
all’articolo 18 della legge regionale 17 novembre 1998, n. 17
CAPO I
FINALITÀ, PRINCIPI ED ASSETTO TERRITORIALE E FUNZIONALE
DELLE COMUNITÀ MONTANE
Art. 1
Finalità
1. Nelle more del riassetto delle competenze amministrative degli enti locali, la Regione
provvede al riordino della disciplina delle comunità montane e dell’esercizio associato di fun-
zioni e servizi comunali, al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre
complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari, nel rispetto dei principi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. La Regione, nel rispetto dell’articolo 44, comma 2, della Costituzione ed in conformità con
le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, persegue i seguenti obiettivi:
a) il riordino territoriale, rispetto al quale attua la riforma delle comunità montane, con la
revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio
dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni e di programmazione eco-
nomica e pianificazione di sviluppo su area vasta di carattere montano;
b) il graduale superamento della sovrapposizione di enti di governo e di gestione dei servi-
zi negli stessi ambiti territoriali, mediante unificazione in capo ad un solo ente di compi-
ti e responsabilità;
c) lo sviluppo della qualità complessiva delle prestazioni dei livelli di governo;
d) la partecipazione delle popolazioni montane al processo di sviluppo socio-economico
della montagna, favorendo, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demo-
grafico, di mantenimento delle tradizioni locali e la crescita culturale, professionale ed
economica.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. SPECIALE DEL 2 OTTOBRE 2008
3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane indivi-
duati ai sensi dell’articolo 3.
Art. 2
Principi in materia di comunità montane
1. Le comunità montane della Campania sono composte da comuni classificati montani e par-
zialmente montani secondo la vigente normativa statale, di norma appartenenti alla stessa
provincia.
2. Sono esclusi, indipendentemente dalla classificazione, i comuni costieri ed i comuni con
popolazione superiore a ventimila abitanti in base ai dati dell’ultimo censimento ufficiale.
Art. 3
Individuazione degli ambiti territoriali delle comunità montane
1. Sono individuate in Regione Campania le seguenti comunità montane:
1) Comunità montana Monte Santa Croce:
Conca della Campania (CE), Galluccio (CE), Mignano Monte Lungo (CE), Presenzano
(CE), Rocca d'Evandro (CE), Roccamonfina (CE), San Pietro Infine (CE), Tora e Pic-
cilli (CE);
2) Comunità montana Matese:
Ailano (CE), Alife (CE), Capriati a Volturno (CE), Castello ...