'NORMA URGENTE IN MATERIA DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
14
Data Atto
Data Pubblicazione
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 6 NOVEMBRE 2008
“NORMA URGENTE IN MATERIA DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’
ESTRATTIVE”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Articolo 1
1. Nelle more della completa attuazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), gli
esercizi di cava a qualunque titolo regolarmente autorizzati ai sensi della legge regionale 13
dicembre 1985, n. 54, e successive modifiche, e per i quali sia intervenuto o interviene il termine di
scadenza delle autorizzazioni prima del 30 giugno 2010, possono proseguire l’attività fino al 30
giugno 2010 a condizione di non aver completato il progetto estrattivo. Detta data è improrogabile
ed entro tale scadenza deve essere completata anche la ricomposizione ambientale pena
l’incameramento da parte della Regione del deposito cauzionale, di cui al comma 5 del presente
articolo, e quanto previsto dall’articolo 17 della legge regionale n.54/85.
2. La prosecuzione deve avvenire in coerenza con gli obiettivi del PRAE nel rispetto delle norme
vigenti e nell’ambito delle superfici e dei volumi già autorizzati se sussistono le condizioni di
fattibilità, attuabilità e legittimità.
3. I titolari delle autorizzazioni già scadute ai sensi del comma 1, entro e non oltre novanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge, presentano istanza al competente ufficio regionale
delegato che emette il nuovo provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione e ricomposizione
ambientale, previa verifica di regolarità del deposito cauzionale ed accertamento del versamento di
tutti i contributi richiamati dall’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1. Per le
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 BIS DEL 10 NOVEMBRE 2008
autorizzazioni scadute, che hanno già esaurito il progetto estrattivo, la nuova autorizzazione può
prevedere solo la ricomposizione ambientale da effettuarsi entro il termine del 30 giugno 2010.
4. Nelle more dell’attuazione del PRAE nelle Zone altamente critiche (aree ZAC) e nelle aree di
crisi è autorizzata la sola attività di ricomposizione ambientale in conformità del progetto
approvato.
5. Il rilascio dell’autorizzazione o concessione estrattiva è subordinato al versamento di una
cauzione o alla prestazione di garanzia fideiussoria bancaria per il recupero o la ricomposizione
dell’ambiente naturale alterato, nel rispetto della procedura dettata dall’articolo 6 della legge
regionale n. 54/85 e successive modifiche, avente durata di tre anni superiore a quella
dell’autorizzazione o concessione.
Articolo 2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto,
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione
Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
6 novembre 2008
Bassolino
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 BIS DEL 10 NOVEMBRE 2008
LEGGE REGIONALE: “Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive”.
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota all’art. 1
Comma 1.
Legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54: “Coltivazione di cave e torbiere”.
Art. 17: “Recupero ambientale”.
“Nel caso il titolare dell'autorizzazione o della concessione non esegua le opere per il recupero
ambientale della zona nei modi previsti nel provvedimento di autorizzazione o concessione, il
Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, previa diffida, ne ordina l'esecuzione per la
dichiarazione di decadenza di cui al precedente art. 13.
In caso di mancato pagamento da parte del contravventore potrà essere utilizzato il deposito
cauzionale di cui al precedente art. 6”.
Comma 3.
Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”.
Art. 19: “Contributo ambientale”.
“1. I titolari di autorizzazioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui
all'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e dell'articolo 17 della legge regionale
11 agosto 2005, n. 15, al pagamento alla regione Campania di un contributo ambientale così
determinato:
a) euro 1,50/mc per le pietre ad uso ornamentale;
b) euro 0,90/mc per sab...