'DISCIPLINA PER L'ATTIVITA' DI AGRITURISMO'
Leggi Regionali e Regolamenti
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15
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 6 NOVEMBRE 2008
“DISCIPLINA PER L’ATTIVITA’ DI AGRITURISMO”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina, promuove e
sostiene le attività agrituristiche al fine di favorire:
a) lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio;
b) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali per contrastare l'esodo;
c) la creazione di nuove opportunità occupazionali con attenzione alle donne e ai giovani;
d) il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
e) la conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;
f) la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato,
caratteristici e tradizionali del mondo rurale;
g) il recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale del
mondo rurale;
h) la promozione e lo sviluppo dei rapporti tra la città e la campagna;
i) la funzione educativa e didattica dell’attività agricola;
l) la costituzione di aziende agrituristiche-venatorie, ai sensi della legge regionale 10
aprile 1996, n. 8.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 BIS DEL 10 NOVEMBRE 2008
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) stabilisce i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per l’esercizio dell’attività
agrituristica;
b) favorisce e sostiene la promozione dell’offerta agrituristica;
c) sostiene iniziative volte alla formazione professionale degli operatori agrituristici;
d) vieta, nei pressi degli agriturismi e comunque nei territori facenti parte dei parchi
naturali, l’insediamento di attività potenzialmente pregiudizievoli per l’ambiente e per il
paesaggio.
Art. 2
Definizione dell’attività di agriturismo
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, attraverso l’utilizzazione della propria
azienda in rapporto di connessione rispetto all’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica i soggetti di cui all’articolo 2
della legge 20 febbraio 2006, n. 96.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico,
costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonché da
prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti
tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;
d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative,
culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché attività escursionistiche e di ippoturismo,
anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, finalizzate alla
valorizzazione e alla conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore
fruizione degli stessi beni.
4. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda
agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola ed ottenuti attraverso
lavorazioni esterne.
Art. 3
Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero
1. Possono essere utilizzati per svolgere le attività previste dalla presente legge:
a) i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonché gli
edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso
fondo;
b) i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri
abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la conservazione
della ruralità;
c) le superfici aziendali da destinare ad attività ricreative, sportive e di accoglienza.
2. La eventuale ristrutturazione dei locali di cui al comma 1 è eseguita nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti nonché delle caratteristiche
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ambientali delle zone interessate mediante l’utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della
zona.
3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali; lo
svolgimento di attività agrituristiche non costituisce...