'MISURE STRAORDINARIE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE PER IL RIENTRO DAL DISAVANZO'
Leggi Regionali e Regolamenti
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16
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LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 28 NOVEMBRE 2008
“MISURE STRAORDINARIE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL
SISTEMA SANITARIO REGIONALE PER IL RIENTRO DAL DISAVANZO“
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Premessa
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa e di razionalizzazione e
riqualificazione del Sistema sanitario regionale previsti nel Piano di rientro di cui alla delibera di
Giunta regionale n.460 del 20 marzo 2007, adottata a seguito dell’Accordo sottoscritto tra il
Presidente della regione Campania e i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze,
stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.311, la Regione
adotta le misure di cui agli articoli che seguono.
Art. 2
Razionalizzazione degli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali
1. L’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, e successive modifiche, è così
modificato:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali in
ragione delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio e prevedendo comunque
un’azienda per provincia. Sono, pertanto, previste le seguenti Aziende sanitarie
locali:
1) Azienda sanitaria locale Avellino;
2) Azienda sanitaria locale Benevento;
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 48 TER DEL 1 DICEMBRE 2008
NB: La presente legge tiene conto dell’errata corrige pubblicata sul BURC n. 49 del 09/12/08.
3) Azienda sanitaria locale Caserta;
4) Azienda sanitaria locale Napoli 1;
5) Azienda sanitaria locale Napoli 2;
6) Azienda sanitaria locale Napoli 3;
7) Azienda sanitaria locale Salerno.
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale, acquisito nel merito il parere obbligatorio della commissione consiliare
regionale competente, definisce le procedure per l’attuazione del processo di
razionalizzazione delle Aziende sanitarie locali che deve completarsi entro il 30
giugno 2009. La sede legale dell’Azienda sanitaria locale è definita dalla Giunta
regionale sulla base del criterio del baricentro della popolazione e sulla base della
preesistenza di adeguate strutture sanitarie affinché non vi siano costi aggiuntivi.”
Art. 3
Razionalizzazione degli ambiti distrettuali
1. L’articolo 10 della legge regionale n. 32/1994 e successive modifiche, è così modificato:
a) il comma 13 è abrogato;
b) il comma 16 è sostituito dal seguente:
“16. Ciascun distretto deve, di norma, coincidere con ogni ambito avente una
popolazione non inferiore a 50.000 abitanti e non superiore a 120.000 abitanti. Nella
definizione degli ambiti distrettuali va tenuto conto delle aree montuose, delle isole e
dei territori a bassa densità abitativa. L’attuale articolazione distrettuale resta in
vigore fino alla definizione del processo di razionalizzazione di cui all’articolo 5,
comma 2, della legge regionale n. 32/94, come modificato dalla presente legge, in
ogni caso, fino alla definizione del procedimento di cui all’articolo 10, comma 14,
della legge regionale n. 32/94.”;
c) il comma 18 è abrogato.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
propone all’approvazione del Consiglio regionale un inventario completo del patrimonio
immobiliare delle aziende sanitarie.
Art. 4
1. Le consulenze in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ulteriormente
rinnovabili né rinegoziabili.
2. In previsione della scadenza delle consulenze di cui al comma 1, l’Azienda sanitaria o
ospedaliera chiede all’assessorato regionale di verificare se fra le risorse umane presenti
nell’organico del personale regionale siano comprese figure professionali compatibili con le
esigenze dell’Azienda richiedente. L’assessorato può incaricare detto personale dipendente di
fornire la consulenza prevedendo la corresponsione delle remunerazioni, conformemente alle
previsioni contrattuali vigenti, a carico dell’Azienda richiedente, ovvero, laddove le professionalità
richieste non siano reperibili in organico può autorizzare l’Azienda alla stipula del contratto di
consulenza.
Art. 5
Abolizione dei coordinamenti tecnici provinciali
1. L’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2006, n. 24, è abrogato.
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Art. 6
Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera
1. È approvato il Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera di cui all’allegato
A alla presente legge.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha efficacia fino all’approvazione d...