'LEGGE COMUNITARIA REGIONALE'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
18
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
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LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 11 DICEMBRE 2008
“LEGGE COMUNITARIA REGIONALE”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Articolo 1
Finalità
1. La regione Campania, in conformità all’articolo 117, commi 3, 5 e 9, della Costituzione,
nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e delle leggi 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3) e 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari) e successive modificazioni, nell’ambito delle proprie competenze, con la presente
legge intende assicurare:
a) la partecipazione attiva della Regione alla formazione degli atti normativi
comunitari;
b) l’attuazione, nelle materie di competenza regionale, del diritto comunitario;
c) un’organica informazione sulle politiche comunitarie di interesse regionale;
d) un rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le istituzioni
dell’Unione europea;
e) la partecipazione, nell’ambito delle proprie competenze, ai programmi e progetti
promossi dall’Unione europea;
f) agli enti locali ed ai soggetti della società civile la conoscenza e la
partecipazione alle attività dell’Unione europea ed ai suoi programmi e progetti.
Articolo 2
Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario
1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le osservazioni della Regione sulle
proposte di atti comunitari di cui alla legge n.11/2005, articolo 3, commi 1 e 2, e successive
modificazioni, in conformità all’articolo 5 della medesima legge.
2. La posizione della Regione è trasmessa secondo le modalità disciplinate dalla legge
n.11/2005, articolo 5, comma 3.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 51 DEL 15 DICEMBRE 2008
Articolo 3
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari e attuazione delle politiche
europee
1. Se dalla disciplina comunitaria, dalle decisioni della Commissione europea o dalle sentenze
della Corte di Giustizia delle Comunità europee deriva un obbligo di attuazione, la Regione,
nelle materie di propria competenza, di norma adempie con regolamento o provvedimento
amministrativo ovvero con legge.
Articolo 4
Verifica della conformità dell’ordinamento regionale agli atti comunitari
1. Il Consiglio regionale effettua una verifica costante della conformità dell'ordinamento
regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle
Comunità europee, secondo quanto previsto dalla legge n.11/2005, articolo 8, comma 3.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla commissione consiliare competente che si
avvale delle strutture messe a disposizione dal Consiglio.
3. La commissione consiliare competente, di volta in volta, informa della verifica effettuata le
altre commissioni consiliari e la Giunta regionale.
Articolo 5
Sessione comunitaria della Giunta e rapporto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione
delle politiche comunitarie
1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno una volta all’anno, la sessione
comunitaria della Giunta regionale al fine di:
a) verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali di interesse comunitario ed
i risultati conseguiti;
b) definire le linee di azione prioritarie volte ad assicurare una reale partecipazione della
Regione ai processi decisionali comunitari e una corretta attuazione degli atti e degli
obblighi comunitari;
c) comunicare e discutere le decisioni adottate dal Comitato interministeriale per gli
affari comunitari europei (CIACE), di cui alla legge n.11/2005, articolo 2, rilevanti per
la Regione.
2. Entro un mese dallo svolgimento della sessione comunitaria di cui al comma 1, la Giunta
regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle politiche
comunitarie nel quale sono esposti:
a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, di cui
alla legge n.11/2005, articolo 17, e del Comitato delle Regioni, di cui al Trattato
istitutivo della Comunità Europea del 25 marzo 1957, articoli 263, 264 e 265;
b) lo stato di avanzamento dei programmi per l’attuazione delle politiche comunitarie di
competenza della Regione, con l'indicazione delle procedure adottate per l'attuazione;
c) le misure da adottare per l'attuazione delle politiche comunitarie nell'anno in corso;
d) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono avviare
nell'anno in corso.
Articolo 6
Ufficio comunitario regionale
1. E' istituito nell’ambito della Giunta regionale l'Ufficio comunitario regionale, di seguito
denominato UCR, presso ...