'MODIFICHE ALL'ARTICOLO 57 DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2008, N.1'
Leggi Regionali e Regolamenti
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Numero/Anno
19
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
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LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 11 DICEMBRE 2008
“MODIFICHE ALL’ARTICOLO 57 DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2008, N.1”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
1. All’articolo 57, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n,1, è aggiunto il
seguente periodo:
“Il criterio, indicato dall’articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, di
commisurazione al sessantacinquesimo anno di età del dipendente per la
quantificazione dell’indennità, è sostituito da quello della massima anzianità
contributiva dei quaranta anni più sei mesi se, dall’applicazione dello stesso, consegue
per l’amministrazione una minore spesa individuale. Restano salvi i diritti di coloro
che hanno presentato istanza di risoluzione entro i termini e che non hanno ricevuto
diniego da parte dell’amministrazione .”
Art. 2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello
Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale
della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
11 dicembre 2008
Bassolino
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 51 DEL 15 DICEMBRE 2008
LEGGE REGIONALE: “Modifiche all’articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1”.
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota all’art.1
Comma 1
Legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”
Art. 57 “Riorganizzazione dell'amministrazione regionale”
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.
1 (legge finanziaria regionale 2007), è prorogata al 31 dicembre 2008.
2. Tale proroga non si applica al personale che, alla data del 27 dicembre 2007, ha già stipulato il
contratto di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2007.
Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”
Art.18 “Riorganizzazione dell'amministrazione regionale”.
1. Al fine di agevolare la riorganizzazione della Regione ed il conferimento delle funzioni e dei
compiti agli enti locali, i dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti
strumentali della Regione Campania, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato da
almeno otto anni ed ai quali mancano non meno di sei mesi al collocamento a riposo per raggiunti
limiti di età alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare proposta per la
risoluzione del rapporto di lavoro all'ente datore di lavoro.
2. La disciplina di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti che, alla data di pubblicazione della
presente legge, sono in servizio ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 o che
hanno già presentato istanza di dimissioni dal servizio.
3. Ai dipendenti che presentano istanza ai sensi del comma 1 è erogata un'indennità
subordinatamente all'accettazione da parte dell'ente della proposta medesima formalizzata con la
stipula di un contratto.
4. L'indennità di cui al comma 3 è variabile fino ad un massimo di trentasei mensilità, determinate
in misura pari alla retribuzione ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004/2005,
articolo 10, comma 2, lettera c), per il personale del comparto Regioni, ovvero pari alla retribuzione
del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2005, articolo 21, per la dirigenza, nonché alla
retribuzione individuale di anzianità e retribuzione di posizione in godimento.
5. L'indennità, commisurata all'età del dipendente in relazione al sessantacinquesimo anno di età, è
corrisposta in rate annuali, con modalità e tempi stabiliti ai sensi del comma 9.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 51 DEL 15 DICEMBRE 2008
6. La richiesta di cessazione volontaria anticipata deve essere avanzata dal dipendente entro due
mesi dalla pubblicazione della presente legge.
7. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, viste le richieste pervenute,
stabiliscono il numero dei dipendenti che può beneficiare dell'indennità, di cui al comma 3, in base
al criterio dell'anzianità di servizio. A parità di requisiti, è data priorità a coloro che sono in
possesso del titolo di studio più basso.
8. I posti resisi vacanti, a seguito dell'applicazione della presente legge, sono portati in diminuzione...