'CORREZIONI FORMALI DI COORDINAMENTO TECNICO ALLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 2008, N.12, IN MATERIA DI COMUNITA' MONTANE'
Leggi Regionali e Regolamenti
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Numero/Anno
20
Data Atto
Data Pubblicazione
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 11 DICEMBRE 2008
“CORREZIONI FORMALI DI COORDINAMENTO TECNICO ALLA LEGGE
REGIONALE 30 SETTEMBRE 2008, N.12, IN MATERIA DI COMUNITA’
MONTANE”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. Nell’articolo 9 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole “senza oneri aggiuntivi” sono
inserite le seguenti “salvo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 14”;
b) al comma 2, le parole “Gli atti dei consigli comunali, relativi alla elezione dei
rappresentanti” sono sostituite dalle seguenti: “Gli atti dei comuni relativi alla
individuazione dei rappresentanti”; inoltre, le parole “presidenti uscenti” sono
sostituite dalle seguenti: “presidenti”;
c) al comma 3, lettera a), la parola “uscente” è abrogata;
d) al comma 6, primo periodo, le parole “uno o più consigli comunali non hanno
ancora proceduto alla nomina” sono sostituite dalle seguenti: “uno o più
comuni non hanno ancora proceduto alla individuazione”; inoltre, al secondo
periodo, le parole: “I predetti consigli comunali procedono alla nomina” sono
sostituite dalle seguenti: “I predetti comuni procedono alla individuazione”.
e) al comma 7, le parole “la nomina del relativo rappresentante in seno al
consiglio generale delle comunità avviene nella prima seduta utile del
rinnovato
consiglio
comunale”
sono
sostituite
dalle
seguenti:
“la
comunicazione del relativo rappresentante in seno al consiglio generale delle
comunità è effettuata dopo la prima seduta utile del rinnovato consiglio
comunale”;
f) al comma 10, le parole: “i rappresentanti nominati da consigli comunali” sono
sostituite dalle seguenti: “i rappresentanti dei comuni, se scelti fra i consiglieri
comunali,”
g) al comma 12, primo periodo, le parole: “i relativi consigli comunali procedono
nella prima seduta alla nomina” sono sostituite dalle seguenti: “i relativi
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 51 DEL 15 DICEMBRE 2008
comuni procedono entro trenta giorni alla individuazione”; inoltre, il secondo
periodo del medesimo comma è abrogato;
h) al comma 13, le parole “il consiglio comunale procede nella prima seduta alla
nomina” sono sostituite dalle seguenti: “il comune procede entro trenta giorni
alla individuazione”; inoltre, il secondo periodo del medesimo comma è
abrogato.
2. Nell’articolo 3 della citata legge regionale n. 12/2008, al comma 3, ultimo periodo, le
parole “nomina del proprio rappresentante” sono sostituite dalle seguenti: “individuazione
del proprio rappresentante”.
3. Nell’articolo 21 della citata legge regionale n. 12/2008:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fino all’approvazione dello Statuto, il
Consiglio generale è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati,
scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni.”
b) il comma 5 è abrogato.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
11 dicembre 2008
Bassolino
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 51 DEL 15 DICEMBRE 2008
LEGGE REGIONALE: “Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n.12”.
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota all’art.1
Comma 1
Legge regionale 30 settembre 2008 n. 12 “Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità
montane”
Art. 9 “Il consiglio generale”
1. Il consiglio generale è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai
sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni. Lo statuto della comunità montana può
prevedere, senza oneri aggiuntivi, che del consiglio generale faccia parte, oltre al sindaco, un
consigliere eletto dalla minoranza consiliare di ciascuno dei comuni della comunità montana. Nel
consiglio generale della comunità montana così composto ciascun sindaco, o suo delegato, dispone
di due voti e quello della minoranza di un voto.
2. Gli atti dei consigli comunali, relativi alla elezione dei rappresentanti in seno al consiglio
generale, una volta divenuti esecutivi, sono inviati ai presidenti uscenti delle comunità montane o al
presidente della giunta regionale, se trattasi di comunità montane prive di organi costituiti.
3. I consigli generali delle comunità montane sono convocati come segue:
a) dal presidente uscente della comunità montana, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti...