'DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA ' LEGGE FINANZIARIA ANNO 2009 ''
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LEGGE REGIONALE N. 1 DEL
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA ANNO 2009 –“
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
Misure a favore dei figli delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro
1. E’ istituito un fondo per gli interventi di sostegno e per l’erogazione di borse di studio a favore
dei figli di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce, sentita la commissione consiliare competente, i criteri per la individuazione dei
beneficiari e delle modalità di erogazione dei benefici previsti dal comma 1.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante quota
parte dello stanziamento sulla Unità Previsionale di Base (UPB) 4.16.41, pari ad euro 700.000,00.
Art. 2
Misure di sostegno alla scuola e alla università. Educazione alla legalità
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
predispone, sentita la commissione consiliare competente, un programma di azioni volto a sostenere
ed incentivare la qualificazione del tempo scuola, l’implementazione di azioni di supporto per i
minori che frequentano la scuola primaria, il recupero della dispersione scolastica, l’educazione alla
legalità e la valorizzazione della storia e della memoria delle comunità locali. Il centro di
documentazione contro la camorra dell’assessorato all’istruzione prevede nell’anno 2009 un
programma di iniziative, sentite le commissioni consiliari competenti, per il recupero della devianza
minorile e della educazione alla legalità.
19 GENNAIO 2009
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 5 DEL 26 GENNAIO 2009
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificato in euro 15.000.000,00, si fa fronte
con imputazione della spesa sulle risorse della UPB 3.10.28 a valere sul bilancio pluriennale 2009-
2011 in quote annuali.
3. All’onere derivante dall’attuazione della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13, quantificato in
euro 10.000.000,00, si fa fronte con imputazione della spesa sulle risorse della UPB 3.10.28 di
pertinenza della ricerca scientifica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’assessore relaziona sullo stato di attuazione della legge regionale n.13/2004 alle
commissioni consiliari competenti.
4. Per consentire le attività del Centro di ricerche oncologiche di Mercogliano (CROM), la Regione
provvede a finanziare il predetto Centro per il triennio 2009-2011, nella stessa misura del triennio
2006-2008, a valere sulla UPB 4.15.38.
5. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, istituisce un fondo destinato all’alta
formazione nelle tecniche di restauro dell’arte sacra a valere sulla UPB 3.13.115.
6. E’ istituito un fondo annuale per la promozione e la manutenzione del “Monumento Nazionale
dell’antica area del comune di San Pietro Infine (CE)”, teatro nel 1943 di una devastazione senza
precedenti, esempio vivente e macroscopico dell’ultimo conflitto mondiale, sede del Museo della
Memoria, così come dichiarato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2008, a valere
sulle risorse correnti per euro 150.000,00 della UPB 6.23.237.
7. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, affida all’assessorato al lavoro, d’intesa con
l’assessorato alle politiche sociali, la realizzazione di interventi destinati a minori o giovani dai
diciotto ai venticinque anni già sottoposti a misure di restrizione della libertà o alternative alla
detenzione, finalizzati alla formazione e all’inserimento lavorativo attraverso l’esercizio di mestieri
artigiani e dei servizi, a valere sull’UPB 3.13.115.
8. All’articolo 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n.7, dopo il comma 1- bis, è aggiunto il
seguente:
“1-ter. La Fondazione Francesco De Martino è iscritta nella sezione speciale dell’Albo di cui
all’articolo 7, comma 1”.
9. E’ istituito un fondo di euro 100.000,00 da destinare alla Curia di Napoli per organizzare nella
Chiesa Ortodossa di Mosca una mostra di Presepi Napoletani, al fine di promuovere le attività
culturali della Campania, a valere sulle risorse della UPB 3.11.31.
10. La Regione Campania riconosce la Reggia di Carditello sito di interesse regionale. La Giunta
regionale adotta, con proprio atto, provvedimenti per l’acquisizione ovvero l’uso per finalità
pubbliche del predetto bene.
Art. 3
Azioni per il monitoraggio ed il contenimento
dei prezzi di beni e di servizi di largo consumo
1. La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di una convenzione con il Garante per la
sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 2,
comma 198...