'BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE 2009 ' 2011'
Leggi Regionali e Regolamenti
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Numero/Anno
2
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LEGGE REGIONALE N. 2 DEL
“BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ANNO
FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE 2009 – 2011”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Bilancio Annuale
1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2009 è approvato in euro
18.341.253.273,06 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.811.000,00, e
in euro 28.551.671.877,47 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della
Regione per l’anno finanziario 2009.
3. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2009 è approvato in euro
18.341.253.273,06 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.811.000,00, e in
euro 26.942.088.628,32 in termini di cassa.
4. Sono autorizzati l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di
competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di
previsione della spesa per l’anno finanziario 2009, fatti salvi i vincoli di spesa previsti dalla
legge finanziaria 2009.
5. E’ autorizzata l’iscrizione nell’unità previsionale di base (UPB) 7.28.64 denominata “Fondi di
riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione
amministrativa e reclamati dai creditori” della somma di euro 300.000.000,00 per il pagamento
degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli esercizi
precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui la presente
legge si riferisce, che si prevede di pagare nel corso dell’esercizio 2009. Per la copertura
finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di
amministrazione.
6. E’ autorizzata l’iscrizione nell’UPB 6.23.57 denominata “ Spese generali, legali,
amministrative e diverse” della somma di euro 50.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori
bilancio. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di
amministrazione – avanzo di amministrazione.
19 GENNAIO 2009
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 5 DEL 26 GENNAIO 2009
7. E’ autorizzata l’iscrizione nell’UPB 4.15.38 denominata “Assistenza Sanitaria” della somma
di euro 25.000.000,00 per ricapitalizzazione Aziende sanitarie locali ed Aziende ospedaliere ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 agosto 2002, n.17 – piano decennale –
annualità 2009. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di
amministrazione – avanzo di amministrazione.
8. E’ autorizzata l’iscrizione della somma complessiva di euro 232.000.000,00 così come da
elenco allegato sotto la lettera A. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte delle
economie di cui al comma 7.
Art. 2
Quadro generale riassuntivo
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2009 che riporta
distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate ed i totali
delle spese.
Art. 3
Bilancio Pluriennale
1. E’approvato il bilancio pluriennale sia a legislazione vigente che programmatico per gli
esercizi 2010-2011.
Art. 4
Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali
1. E’ approvato l’elenco dei provvedimenti legislativi, allegato B, la cui copertura è precostituita
dai fondi speciali di cui all’articolo 27 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.
2. Nel bilancio annuale 2009, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell’elenco di
cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di
spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali pari a complessivi euro 2.000.000,00.
3. A seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 è consentito, ai
sensi dell’articolo 27, comma 5, della legge regionale n. 7/2002, di disporre il prelievo delle
relative disponibilità dai fondi di cui al comma 2.
Art. 5
Ricorso al mercato finanziario
1. E’ autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2009, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3, commi 4 e 5, e dell’articolo 9 della legge regionale n. 7/2002, per la realizzazione
di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi
della programmazione regionale (allegato C).
2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al
comma 1 è di euro 376.550.000,00, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto
dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni di mercato.
3. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non potrà decorrere da data anteriore al 1
ot...