'NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DI CORDONE OMBELICALE (BASCO)'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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3
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 5 FEBBRAIO 2009
“NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DI
CORDONE OMBELICALE (BASCO)”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Campania, nell’ambito di quanto previsto dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, promuove ed
incrementa la donazione del cordone ombelicale, la cui composizione di cellule staminali consente di
riconoscerne la funzione di ausilio nella guarigione di pazienti affetti da leucemie e linfomi.
2. L’utilizzo delle cellule staminali di sangue placentare si pone come terapia complementare o alternativa
al trapianto di midollo osseo; l’impiego di tale pratica è esteso, a scopo di trapianto, a pazienti adulti e in
età pediatrica con patologie ematologiche neoplastiche e non.
3. L’obiettivo della Banca di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO) istituita nella Regione Campania
con legge regionale 6 dicembre 2000, n.18, articolo 51, presso il Servizio immuno trasfusionale (SIT) del
Pausilipon di Napoli, è quello di raccogliere e di criopreservare un numero costante di unità ematiche
placentari, nella misura di tremila – cinquemila, in maniera da poter contribuire a livello nazionale al
mantenimento delle unità stimate sufficienti per soddisfare la richiesta nazionale.
4. La BASCO è responsabile della qualità delle proprie unità raccolte e dei propri sistemi
organizzativi e informativi, delle relative procedure di manipolazione e criopreservazione ed istituisce
un proprio registro del sangue prelevato.
5. È istituito, presso l’assessorato regionale competente, un archivio regionale che raccoglie e gestisce
le unità conservate presso la banca e provvede alla loro immissione nei registri nazionali e
internazionali.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 10 DEL 16 FEBBRAIO 2009
6. La BASCO provvede con proprio nucleo valutativo a svolgere attività di controllo e verifica degli
standard qualitativi e operativi.
Art. 2
Interventi
1. La Regione Campania attiva i seguenti interventi:
a) promozione di una campagna informativa di sensibilizzazione alla donazione del cordone
ombelicale;
b) erogazione di contributi alle aziende sanitarie regionali, nei limiti del cinquanta per cento
della spesa complessiva, per l'acquisto di frigoemoteche e di attrezzature necessarie alla
raccolta e conservazione del cordone ombelicale.
Art. 3
Ruolo della Regione
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità e i criteri di
accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
Art. 4
Consenso e reclutamento
1. Le modalità di reclutamento delle donne donatrici volontarie devono essere codificate secondo
protocolli nazionali, proposti dalle società scientifiche. Le future partorienti sono informate sulla
possibilità di aderire al programma di donazione volontaria del sangue del cordone ombelicale dalle
associazioni di volontariato, dai medici di medicina generale e dal proprio ginecologo di fiducia, che le
indirizzano alla BASCO. La donatrice dà il proprio consenso scritto dopo aver ricevuto adeguate
informazioni sulle procedure. Il consenso prevede l’obbligo della donatrice, una volta aderito al
programma, di sottoporsi ad accertamenti prima e dopo il parto secondo i protocolli previsti.
Art. 5
Sostegno alle Associazioni di volontariato
1. Le associazioni di volontariato partecipano alla promozione e allo sviluppo dell’informazione sulla
pratica di donazione di sangue del cordone ombelicale.
2. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n.9 e successive
modifiche, riconosce il ruolo fondamentale e insostituibile del volontariato, rappresentato dalle
associazioni e dalle federazioni dei donatori volontari di sangue. A tal fine promuove il loro sviluppo, ne
sostiene le iniziative e ne salvaguarda l’autonomia, valorizzandone l’apporto sia nella fase della
programmazione, sia in quella della gestione per il conseguimento delle finalità indicate nella presente
legge.
3. Con le associazioni e le federazioni dei donatori, la Regione promuove e sostiene, in particolare,
iniziative volte a:
a) sensibilizzare l’opinione pubblica sui valori umani e di solidarietà che si esprimono nella
donazione di sangue volontaria, periodica, non remunerata e associata;
b) promuovere l’informazione sul significato e sul contenuto delle procedure aferetiche e
delle donazioni multicomponenti;
c) promuovere campagne per l’adesione periodica delle attività di aferesi produttiva;
d) divulgare le informazioni inerenti la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie del
sangue;
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e) attivare iniziative per la tutela della salute dei donatori e dei pazienti omeo...