"LEGGE ELETTORALE"
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
4
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
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LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 27 marzo 2009
“LEGGE ELETTORALE ”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Principi
1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto.
Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente,
sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere
dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione
anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. All’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la legge 17
febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge, così come integrate dall’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi
derogate.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o
regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.
4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste
circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla
lista regionale per l’elezione del Consiglio regionale contenute nella legge n. 108/1968 e nella legge n.
43/1995, comprese quelle di cui all’articolo 7 di quest’ultima, s’intendono riferite ai candidati alla carica
di Presidente della Giunta regionale.
Art. 2
Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale
1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all’Ufficio centrale
regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995 e
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA
n. 23 del 14 aprile 2009
Atti della Regione
PARTE I
dall’articolo 9 della legge n. 108/1968.
2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d’iscrizione
del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal
candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di
una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente
dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano
alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il
collegamento.
3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato
e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall’articolo 14 della legge 21
marzo 1990, n. 53.
4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968, e successive modificazioni, intendendosi
sostituito l’Ufficio centrale regionale all’Ufficio centrale circoscrizionale.
5. L’Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla
carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici
circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l’avvenuta
ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo,
effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla
scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui
questi ultimi sono tenuti in applicazione dell’articolo 11 della legge n. 108/1968.
Art. 3
Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste
1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all’articolo 9 della legge n. 108/1968 deve, a
pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica
di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali
sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se
sussistono le ulteriori condizioni di legge.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968, sono esonerate dalla
sottoscrizione degli elettori le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi
costituit...