'MODIFICA DELL'ARTICOLO 55 DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2008, N. 1, CONCERNENTE LA INALIENABILITA' DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ACQUISTATI DA ASSEGNATARI O DA LORO AVENTI DIRITTO'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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7
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LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 22 LUGLIO 2009
“MODIFICA DELL’ARTICOLO 55 DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2008, N. 1,
CONCERNENTE LA INALIENABILITA’ DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA ACQUISTATI DA ASSEGNATARI O DA LORO AVENTI DIRITTO”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 55 della L R. 30 gennaio 2008, n. 1 è così sostituito:
“Art.55
1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, acquistati dagli assegnatari o dai loro familiari
conviventi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e della legge 8 agosto 1977, n. 513, non possono essere
alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d’uso, né su di essi può essere costituito
alcun diritto reale di godimento, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e
comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. È fatta salva la riduzione dei termini nei casi previsti
dall’articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24, e successive modifiche.
2. Decorso il termine indicato al comma 1, l’assegnatario, ovvero i suoi eredi o legatari, possono alienare
l’alloggio. In tal caso, l’alienante è tenuto a darne comunicazione all’ente già proprietario, il quale può esercitare,
entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto, per un prezzo pari a
quello di cessione rivalutato nella misura del tre per cento per ogni anno trascorso dalla stipula dell’atto di
cessione, fino ad un massimo del settanta per cento.
3. Il diritto di prelazione dell’ente già proprietario si estingue se il proprietario dell’alloggio versa all’ente cedente
un importo pari alla somma della quota del venti per cento del valore dell’alloggio calcolato, sulla base degli estimi
catastali, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, primo periodo, della legge n. 560/93 e della quota variabile
decrescente dal quindici per cento all’uno per cento sullo stesso valore, da individuare secondo l’anno di distanza
rispetto alla scadenza del vincolo di cui al comma 1 del presente articolo, per gli ulteriori quindici anni.
4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi legittimi.”
Atti della Regione
PARTE I
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA
n. 48 del 3 agosto 2009
Art. 2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
22 luglio 2009
Bassolino
Atti della Regione
PARTE I
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA
n. 48 del 3 agosto 2009
LEGGE REGIONALE: “Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1,
concernente la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari
o da loro aventi diritto”
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo
di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Note all’art. 1
Comma 1
Legge 24 dicembre 1993, n. 560 : ” Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica “
Legge 8 agosto 1977, n. 513 :”Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso,
finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica”
Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24 :”Agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale
pubblica da parte degli assegnatari”
Articolo 4: “ Piani di vendita ”.
Comma 5 : “5. I termini previsti per l'alienazione degli alloggi acquistati ai sensi del comma 20
dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513
sono ridotti a cinque anni anche per i contratti già posti in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, nei seguenti casi:
a) trasferimento del nucleo familiare in comune diverso da quello dell'ubicazione dell'alloggio per cambio
attività lavorativa o collocamento a riposo, a distanza non inferiore a 50 Km o comunque tale che sia
ampiamente disagevole il rientro giornaliero nell'abitazione a causa di lavoro, difficoltà di collegamento
con mezzi di trasporto pubblici;
b) motivi di salute di un componente del nucleo familiare tali per cui l'alloggio debba ritenersi inidoneo
alla patologia certificata dal medico;
c) necessità di dare e avere assistenza sanitaria per aggravamento o sopr...