'MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2008, N. 8 ' DISCIPLINA DELLA RICERCA ED UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, DELLE RISORSE GEOTERMICHE E DELLE ACQUE DI SORGENTE'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
8
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LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 22 LUGLIO 2009
“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2008, N. 8 – DISCIPLINA DELLA
RICERCA ED UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, DELLE RISORSE
GEOTERMICHE E DELLE ACQUE DI SORGENTE”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. La legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, e’ cosi modificata:
a)
nell’alinea del comma 5 dell’articolo 1, le parole “Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge” sono sostituite dalle seguenti “Entro il 30 giugno 2010”;
b)
all’articolo 18, comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
“l) quando, nonostante diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore ai sessanta
giorni, permangono le condizioni previste dal comma 5 dell’articolo 37”;
c)
nell’alinea del comma 1 dell’articolo 27, le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti:
“comma 4”;
d)
il comma 2 dell’articolo 29 è sostituito dal seguente:
“2. L’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e’ consentito per le attività comportanti un risparmio
energetico inclusa l’immissione diretta in piscina ed e’ autorizzato secondo le modalità indicate nel
regolamento di attuazione”;
e)
il comma 10 dell’articolo 33 è abrogato;
f)
alla fine del primo periodo del comma 12 dell’articolo 36 sono aggiunte le seguenti parole: “sentite
le associazioni di categoria”;
g)
al comma 3 dell’articolo 37 le parole “articolo 32” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 34”;
h)
il comma 2 dell’articolo 44 e’ sostituito dal seguente:
“ 2. Le istanze di rinnovo delle concessioni, i cui termini sono scaduti alla data di entrata in vigore della
presente legge o i cui termini scadono nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono presentate in deroga ai termini previsti dall’articolo 4, comma 13, entro il 31 ottobre
2009”;
i)
al comma 3 dell’articolo 44, dopo le parole “possono richiedere” sono eliminate le seguenti: “ed
ottenere”;
l)
il comma 8 dell’articolo 44 è sostituito dal seguente:
Atti della Regione
PARTE I
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA
n. 48 del 3 agosto 2009
“8. Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno durata di cinquanta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le
relative subconcessioni hanno durata di venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il
subconcessionario non incorrano in motivi di decadenza.”;
m) all’articolo 44 aggiungere i seguenti commi:
“16. L’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo, in mancanza dei regolamenti di attuazione
della legge, è differita al 31 dicembre 2009.
17. Nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, le concessioni esistenti di
acque minerali, termominerali e le autorizzazioni di acque calde sotterranee, per le quali è stata presentata
regolare istanza di rinnovo, non gravate da parere o nullaosta negativi ed in assenza di provvedimenti di
diversa natura, sono automaticamente prorogate per un periodo massimo di due anni dall’entrata in
vigore della presente legge.
18. Nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, non possono essere rilasciate
nuove concessioni, fatte salve le riassegnazioni di quelle dichiarate cessate e quelle da assegnare ai
soggetti che alla data del 12 agosto 2008 erano già titolari di permesso di ricerca; possono essere altresì
rilasciati permessi di ricerca in aree che presentano, dal punto di vista idrotermale, una sostenibilità
qualitativa e quantitativa.
19. In fase di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di cui al comma 5 dell’articolo 36 è prorogato
al 31 ottobre dell’anno di riferimento.”
n) l’articolo 45 e’ abrogato.
Art. 2
1. La regione Campania promuove l’istituzione di Parchi delle acque minerali con finalità di tutela
ambientale e paesistica, con particolare riferimento alla tutela e promozione delle acque. Tali parchi sono
gestiti secondo le forme associative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive
modifiche, ricadendo ogni onere in capo ai soggetti associati.
2. Risultano costituiti i Parchi per i quali gli enti locali esprimono o confermano la loro volontà
associativa entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel
bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
22 luglio 2009
Bassolino
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