"DISPOSIZIONI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 MARZO 1987, N. 115 RELATIVA ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DEL DIABETE MELLITO"
Leggi Regionali e Regolamenti
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9
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LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 22 LUGLIO 2009
“DISPOSIZIONI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 MARZO 1987, N. 115 RELATIVA
ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DEL DIABETE MELLITO”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, dell’articolo 1, comma 3, della legge 5
giugno 2003, n. 131, e della legge 16 marzo 1987, n. 115 "Disposizioni per la prevenzione e la cura del
diabete mellito", istituisce con la presente legge, in conformità delle linee guida nazionali ed
internazionali codificate dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), delle linee guida regionali per
l’assistenza al diabete in età pediatrica approvate con delibera di Giunta regionale 16 gennaio 2004, n. 37,
nonché delle linee di indirizzo per l’organizzazione dell’attività diabetologica e percorso assistenziale per
il paziente diabetico approvate con delibera di Giunta regionale 16 settembre 2005, n.1168, e successive
integrazioni, un programma di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito.
2. Il sistema sanitario regionale persegue le seguenti finalità ed obiettivi per la prevenzione e la cura del
diabete mellito:
a)
prevenzione e diagnosi precoce della malattia diabetica;
b)
efficacia ed appropriatezza della cura del diabete e delle sue complicanze;
c)
promozione nella scuola, negli ambienti lavorativi e nella pratica sportiva di quanto necessario per
favorire la partecipazione dei soggetti con diabete anche con l’ausilio delle associazioni di volontariato;
d)
promozione delle attività e dell’educazione sanitaria dei diabetici e delle loro famiglie, con il
supporto delle associazioni di volontariato regolarmente iscritte nel registro regionale e fondazioni
riconosciute operanti a livello territoriale dei cittadini con diabete mellito e dei loro familiari. Per tutti i
soggetti sopra menzionati va accertata l’assenza di fatti determinanti conflitto di interessi;
e)
formazione continua e aggiornamento professionale del personale sanitario e non, impegnato nella
prevenzione e cura del diabete;
f)
istituzione del registro epidemiologico del diabete mellito ad esordio in età pediatrica e in età
adulta nella regione Campania;
g)
promozione delle attività di ricerca ed innovazione a qualsiasi livello nel campo della patologia
diabetica anche con l’ausilio di associazioni di volontariato regolarmente iscritte nel registro regionale, di
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di fondazioni riconosciute.
Atti della Regione
PARTE I
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA
n. 48 del 3 agosto 2009
Art. 2
Organizzazione del modello assistenziale
1. Il modello regionale di prevenzione e cura del diabete è articolato attraverso livelli assistenziali
organizzati in base ai bisogni relativi alla diversa gravità della patologia diabetica impegnando i medici di
medicina generale, i pediatri di libera scelta, i centri specialistici territoriali pubblici ed accreditati, gli
istituti di ricovero e cura pubblici e accreditati, regolamentati secondo le vigenti disposizioni che
concernono tali soggetti ed i loro servizi.
2. Il sistema sanitario regionale garantisce le seguenti attività:
a)
prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;
b)
prevenzione e cura del diabete e delle sue complicanze;
c)
prevenzione e cura dell’obesità, in coordinamento con le strutture che si occupano di tale
patologia;
d)
addestramento, istruzione, educazione del cittadino diabetico e suoi familiari in collaborazione con
associazioni di volontariato, ONLUS e fondazioni riconosciute per le rispettive tipologie.
Art. 3
Commissione diabetologica regionale
1. L’assessorato alla sanità si avvale di una commissione regionale per le attività diabetologiche, istituita
con decreto dell’assessore alla sanità, al fine di garantire interventi omogenei e qualificati per le attività di
prevenzione e cura del diabete, sia in età pediatrica che adulti, e di monitorare l’andamento degli
interventi a favore della prevenzione e cura del diabete e dei relativi risultati.
2. L’assessorato alla sanità si avvale del supporto della commissione diabetologica regionale in
particolare per:
a)
l’elaborazione e l’aggiornamento delle linee guida regionali, promuovendo l’integrazione delle linee
guida già emanate o da emanarsi anche in conformità alle linee guida dell’OMS in materia;
b)
l’identificazione dei protocolli diagnostico-terapeutici per la malattia diabetica e le sue complicanze,
anche su proposta dei centri regionali di riferimento, delle società scientifiche e degli operatori del
settore;
c)
la promozione di iniziative di istruzione ed educazione sanitaria per il personale sanitario e non, per
i pazienti con diabete e per le famiglie degli ammalati diabetici, ivi comprese le attività di educazione alla
salu...