'MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA '
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
19
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 28 DICEMBRE 2009
“MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E
PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ”
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
SOMMARIO
Art. 1 - Obiettivi della legge
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Casi di esclusione
Art. 4 - Interventi straordinari di ampliamento
Art. 5 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione
Art. 6 - Prima casa
Art. 7 - Riqualificazione aree urbane degradate
Art. 8 - Misure di semplificazione in materia di governo del territorio
Art. 9 - Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato
Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9
Art. 11 - Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell’Area
sorrentino-agerolese
Art. 12 - Norma finale e transitoria
Art. 13 - Dichiarazione di urgenza
Art. 1
Obiettivi della legge
1. La presente legge è finalizzata:
a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio
delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n.13
(Piano territoriale regionale), e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia;
b) a favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio
edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e
idrogeologico;
c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare
disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche
attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e
sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e
culturale;
d) all’abbattimento delle barriere architettoniche.
2. A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte entro i limiti
di cui agli articoli successivi e interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all’articolo
7, da attuare con procedure amministrative semplificate e sempre nel rispetto della salute, dell’igiene e
della sicurezza dei luoghi di lavoro.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle seguenti definizioni:
a) per aree urbane degradate si intendono quelle compromesse, abbandonate, a basso livello di
naturalità, dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici in
coerenza al Piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 13/2008;
b) per edifici residenziali si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale prevalente
nonché gli edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo;
c) la prevalenza dell’uso residenziale fuori dall’ambito delle zone agricole e produttive è determinata
nella misura minima del settanta per cento dell’utilizzo dell’intero edificio;
d) per superficie lorda dell’unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal
perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un’ altezza media interna netta
non inferiore a metri 2,40;
e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata ai sensi della normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) la volumetria lorda da assentire non comprende le cubature, da definirsi con linee guida nel
termine perentorio di trenta giorni, necessarie a garantire il risparmio energetico e le innovazioni
tecnologiche in edilizia;
g) per aree urbanizzate si intendono quelle dotate di opere di urbanizzazione primaria;
h) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle previste dagli strumenti
urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6
agosto 1967, n.765).
Art. 3
Casi di esclusione
1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento
delle presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a
costruire risultano:
a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abitativo;
b) collocati all’int...