'MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 1980, N.7 (NORME SULLA DISCIPLINA DELL'ORARIO, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE DELLA REGIONE CAMPANIA), COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 2007, N.1 '
Leggi Regionali e Regolamenti
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LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 15 GENNAIO 2010
“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 1980, N.7 (NORME SULLA
DISCIPLINA DELL’ORARIO, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE DELLA
REGIONE CAMPANIA), COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO
2007, N.1 ”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 1980, n.7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e
delle ferie delle farmacie della regione Campania), come modificato dall’articolo 34, comma 6, lettera a),
della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, le parole “non inferiore a 40 ore. L’orario giornaliero deve
prevedere un intervallo per il riposo settimanale.” sono sostituite dalle seguenti “non inferiore a 44 ore, né
superiore a 60 ore. L’orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano; l’orario settimanale
deve prevedere il riposo di cui all’articolo 4.”
2. All’articolo 3 della legge regionale n.7/1980, come modificato dall’articolo 34, comma 6, lettera b), il
comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Tutte le farmacie, urbane e rurali, non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e nelle
festività infrasettimanali, ad eccezione delle farmacie che assicurano il servizio di apertura per tutte le
festività diverse dalla domenica. Aperture ulteriori domenicali sono autorizzate dal consiglio dell’ordine
competente per territorio, sulla base di esigenze pubbliche motivate”.
Art. 2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
15 gennaio 2010
Bassolino
LEGGE REGIONALE: “Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla
disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come
modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2007 , n.1”.
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota all’art. 1
Comma 1
Legge Regionale 1 febbraio 1980, n. 7: “Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie
delle farmacie della Regione Campania”.
Art. 2: “Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della regione, che non siano in servizio di turno,
resteranno aperte per un orario settimanale non inferiore a 40 ore. L'orario giornaliero deve
prevedere un intervallo per il riposo settimanale”.
Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania Legge finanziaria regionale 2007”.
Art. 34, comma 6, lettera a): “La legge regionale 1° febbraio 1980, n. 7 è così modificata:
a) all'articolo 2 sono eliminate le parole "né superiore a 44".
Legge Regionale 1 febbraio 1980, n. 7 già citata.
Art. 4: “Le farmacie urbane e rurali fruiranno di mezza giornata di riposo alla settimana oppure, a
settimane alterne, di una giornata di riposo settimanale, in occasione del sabato o di altro giornata
infrasettimanale, secondo turni da determinarsi con decreto del Medico provinciale competente per
territorio, su proposta dell'Ordine provinciale dei farmacisti. Il Medico provinciale può escludere
dalla osservanza del detto riposo le settimane nelle quali cada un giorno di festività
infrasettimanale.
Comma 2
Legge Regionale 1 febbraio 1980, n. 7 già citata nella nota al comma precedente.
Art. 3 comma 1: “Fermo restando l'obbligo di garantire il numero di farmacie di servizio, le
farmacie non di turno hanno la facoltà di restare aperte”.