'BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ANNO 2010 E BILANCIO PLURIENNALE 2010 ' 2012'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
3
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LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 21 GENNAIO 2010
“BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ANNO 2010 E
BILANCIO PLURIENNALE 2010 – 2012”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Bilancio Annuale
1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2010 è approvato in euro
18.838.980.845,98 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.411.000,00, e in
euro 32.913.639.410,18 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della
Regione per l’anno finanziario 2010.
3. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2010 è approvato in euro
18.838.980.845,98 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.411.000,00, e in
euro 28.223.428.584,97 in termini di cassa.
4. Sono autorizzati l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza
ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della
spesa per l’anno finanziario 2010, fatti salvi i vincoli di spesa previsti dalla legge finanziaria 2010.
5. E’ autorizzata l’iscrizione nell’Unità previsionale di base (UPB) 7.28.64 denominata “Fondi di
riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione
amministrativa e reclamati dai creditori” della somma di euro 300.000.000,00 per il pagamento
degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli esercizi
precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui la presente
legge si riferisce, che si prevede di pagare nel corso dell’esercizio 2010. Per la copertura
finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di
amministrazione.
6. E’ autorizzata l’iscrizione nell’UPB 6.23.57 denominata “Spese generali, legali, amministrative e
diverse” della somma di euro 75.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori bilancio. Per la
copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di
amministrazione.
7. E’ autorizzata l’iscrizione nell’UPB di base 4.15.38 denominata “Assistenza Sanitaria” della
somma di euro 25.000.000,00 per ricapitalizzazione Aziende sanitarie locali ed Aziende ospedaliere
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 agosto 2002, n.17 - piano decennale -
annualità 2010. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di
amministrazione - avanzo di amministrazione.
8. E’ autorizzata l’iscrizione della somma complessiva di euro 378.500.000,00 così come da elenco
allegato sotto la lettera A. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte delle economie di
cui al comma 7.
Art. 2
Quadro generale riassuntivo
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2010 che riporta,
distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate ed i totali delle
spese.
Art. 3
Bilancio Pluriennale
1. E’approvato il bilancio pluriennale sia a legislazione vigente che programmatico per gli esercizi
2011-2012.
Art. 4
Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali
1. E’ approvato l’elenco dei provvedimenti legislativi, allegato B, la cui copertura è precostituita
dai fondi speciali di cui all’articolo 27 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.
2. Nel bilancio annuale 2010, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell’elenco di
cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese
in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali pari a complessivi euro 2.000.000,00.
3. A seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 è consentito, ai
sensi dell’articolo 27, comma 5, della legge regionale n. 7/2002, di disporre il prelievo delle relative
disponibilità dai fondi di cui al comma 2.
Art. 5
Ricorso al mercato finanziario
1. E’ autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2010, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3, commi 4 e 5, e dell’articolo 9 della legge regionale n. 7/2002, per la realizzazione di
investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della
programmazione regionale (allegato C).
2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma
1 è di euro 447.000.000,00, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto
dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni di mercato.
3. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non può decorrere da data anteriore al 1° ottobre
2010.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell...