'MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2009, N. 4 (LEGGE ELETTORALE)"
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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4
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LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 21 GENNAIO 2010
“MODIFICA ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2009,
N. 4 (LEGGE ELETTORALE)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. All’articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n.4 (Legge elettorale), dopo le parole
“dall’articolo 9 della legge n.108/1968” sono aggiunte le seguenti “per la dichiarazione di
presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è
richiesta la sottoscrizione degli elettori”.
Art. 2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
21 gennaio 2010
Bassolino
LEGGE REGIONALE: “Modifica all’articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4
(Legge elettorale)”.
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota all’art. 1
Comma 1
Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4: “Legge elettorale”.
Art. 2: “Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale”.
“1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all’Ufficio
centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall’articolo 1, comma 3, della legge
n. 43/1995 e dall’articolo 9 della legge n. 108/1968.
2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato
d’iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla
dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di
un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde
ad analoga e convergente
dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che
partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha
dichiarato il collegamento.
3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del
candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall’articolo 14
della legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968, e successive modificazioni,
intendendosi sostituito l’Ufficio centrale regionale all’Ufficio centrale circoscrizionale.
5. L’Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature
alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni
dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale
l’avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso,
subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di
stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per
gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell’articolo 11 della legge n.
108/1968”.
Legge regionale 17 febbraio 1968 n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle
Regioni a statuto normale”
Art. 9: “Liste di candidati”.
“Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui
al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del
ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la
cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle
ore 20.
Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori inscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
La firma degli elettori deve avvenire su apposi...