'NORME PER L'INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMICA E CULTURALE DELLE PERSONE STRANIERE PRESENTI IN CAMPANIA'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
6
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
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LEGGE REGIONALE N.6 DEL 8 FEBBRAIO 2010
“NORME PER L’INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMICA E CULTURALE DELLE
PERSONE STRANIERE PRESENTI IN CAMPANIA”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
INDICE
CAPO I
PRINCIPI- FINALITA’ - DESTINATARI
Art. 1 - Principi generali e finalità
Art. 2 - Destinatari
CAPO II
ASSETTO ISTITUZIONALE - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
REGIONALI E LOCALI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art. 3 - Compiti della regione
Art. 4 - Compiti delle province
Art. 5 - Compiti dei comuni
Art. 6 - Potere sostitutivo della regione
Art. 7 - Programma regionale e Piano regionale per l’immigrazione
Art. 8 - Clausola valutativa
Art. 9 - Consulta regionale per l’immigrazione
Art. 10 - Composizione e funzionamento della Consulta regionale per l’immigrazione
Art. 11 - Funzioni della regione Campania nell’ambito delle forme di coordinamento in materia di
immigrazione tra Stato e regioni
Art. 12 - Osservatorio regionale sull’immigrazione
Art. 13 - Misure contro la discriminazione
Art. 14 - Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone
straniere
Art. 15 - Conferenza regionale sull’immigrazione
Art. 16 - Assistenza sociale
CAPO III
MISURE SPECIFICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DELLE PERSONE STRANIERE
Art. 17 - Accesso all’alloggio, centri di accoglienza, alloggi sociali, edilizia residenziale pubblica e
privata
Art. 18 - Assistenza sanitaria
Art. 19 - Istruzione ed educazione interculturale
Art. 20 - Orientamento, formazione professionale, mediazione interculturale
Art. 21 - Inserimento lavorativo, misure di sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali ed alle
attività lavorative stagionali
CAPO IV
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 22 - Risorse finanziarie
Art. 23 - Disposizioni transitorie
Art. 24 - Abrogazioni e sostituzioni
Art. 25 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18
Art. 26 – Dichiarazione d’urgenza
CAPO I
PRINCIPI - FINALITÀ - DESTINATARI
Art. 1
Principi generali e finalità
1. La regione Campania nell’ambito delle proprie competenze e in conformità con le disposizioni
legislative nazionali ed europee:
a) collabora con le competenti autorità centrali e periferiche dello Stato al fine di assicurare un
efficace coordinamento degli interventi in materia di immigrazione;
b) concorre ad assicurare ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi,
che dimorano nel territorio della regione, l’effettivo godimento dei diritti fondamentali della
persona umana previsti dalle norme statali, comunitarie e internazionali;
c) promuove iniziative rivolte a garantire alle persone straniere regolarmente soggiornanti in
Campania condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili e sociali con i cittadini
italiani ed a rimuovere le cause che ne ostacolano l’inserimento nel tessuto sociale, culturale
ed economico;
d) concorre a prevenire e a rimuovere ogni forma di razzismo e di xenofobìa.
2. La Regione, le province e i comuni garantiscono alle persone straniere presenti sul territorio
campano la pari opportunità di accesso ai servizi, il riconoscimento e la valorizzazione della parità
di genere ed il principio di indirizzare l’azione amministrativa all’effettivo esercizio dei diritti. A tal
fine, le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate:
a) alla rimozione degli ostacoli per l’effettivo inserimento sociale, culturale e politico;
b) al riconoscimento delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di
uguaglianza e libertà religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione;
c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri, come disciplinata dalle
convenzioni internazionali in materia dei diritti dell’uomo, dall’ordinamento europeo ed
italiano.
3. La Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle persone straniere attraverso
iniziative volte a:
a) accrescere l’informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno migratorio promuovendo,
altresì, la conoscenza delle culture di provenienza e la loro valorizzazione;
b) assicurare pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro, all’istruzione ed alla
formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all’avvio di attività
autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonché alle attività di
mediazione interculturale;
c) agevolare progetti di rientro volontario nei paesi d’origine, nel rispetto delle competenze
della regione in materia;
d) rimuovere le situazioni di violenza o di sfruttamento lavorativo illegale e promuovere, nel
contempo, interventi di protezione sociale ed economica, anche per le persone straniere
presenti negli istituti carcerari regiona...