'NORME PER GARANTIRE RISPARMIO, TRASPARENZA ED EFFICIENZA IN REGIONE CAMPANIA'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
7
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LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 20 LUGLIO 2010
“NORME PER GARANTIRE RISPARMIO, TRASPARENZA ED EFFICIENZA IN
REGIONE CAMPANIA”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. L’ordinamento amministrativo della Giunta regionale si ispira ai principi dell’attività
amministrativa e di organizzazione di cui al Titolo IX dello Statuto regionale.
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del Garante
dell’infanzia e dell’adolescenza), le parole “tre anni” sono sostituite con le seguenti “l’intera
legislatura”.
3. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione
dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali ed
osservatorio regionale sulla detenzione), le parole “tre anni” sono sostituite con le seguenti
“l’intera legislatura”.
4. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di
comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del comitato regionale per le
telecomunicazioni - CO.RE.COM), le parole “cinque anni dalla loro elezione” sono sostituite
con le seguenti “l’intera legislatura”
5. Le indennità spettanti ai soggetti nominati o designati dal Consiglio regionale, ai sensi della
legge regionale 7 agosto 1996, n.17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle
designazioni di competenza della regione Campania), sono ridotte nella misura del dieci per
cento. Uguale riduzione si applica nei confronti dei direttori delle agenzie regionali.
6. A partire dalla nona legislatura tutte le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici
incarichi di competenza del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n.17/1996
decadono decorsi novanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti. Il Presidente del
Consiglio regionale provvede obbligatoriamente, per tempo, agli adempimenti per garantire
continuità amministrativa attraverso la predisposizione dei relativi avvisi.
7. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n.17/1996, la lettera a) è così sostituita:
“a) i parlamentari europei, i presidenti delle province, gli assessori provinciali e
comunali e delle comunità montane;”.
8. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 4 luglio 1991, n.11 (Ordinamento
amministrativo della Giunta regionale), le parole “Consulenza legale e documentazione” sono
sostituite con le seguenti “Verifica legge regionale 7 agosto 1996, n.17. Pareri legali per il
Consiglio e la Giunta regionale”.
9. Il soggetto nominato o designato comunica immediatamente all’organo che ha provveduto
alla nomina o alla designazione il sopravvenire di una delle cause di esclusione, di
incompatibilità, di conflitto e di cumulo di cui alla presente legge.
10. Per la nomina dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1993, n.41
(Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del
turismo, sport e spettacolo), non si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge
regionale n.17/1996, fatte salve, in ogni caso, sia la sussistenza dei requisiti in materia previsti,
sia la potestà di determinare la durata temporale delle stesse nomine.
11. Ai fini di una migliore razionalizzazione della materia le concessioni di cui all’articolo 4
della legge regionale 29 luglio 2008, n.8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque
minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), anche scadute, in regola
con gli obblighi contributivi, sono prorogate sino al 31 gennaio 2011.
12. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione degli uffici
di diretta collaborazione del Presidente, nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 4 e 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il raccordo funzionale degli stessi uffici con le
strutture organizzative dell’amministrazione regionale e l’istituzione di strutture di missione.
13. La regione Campania favorisce la completa digitalizzazione e informatizzazione della
propria attività burocratica.
14. Per esigenze di contenimento della spesa regionale e di rafforzamento dell’efficacia di
gestione le società partecipate dalla Regione riducono i propri consigli di amministrazione a tre
componenti e, nel contempo, riducono le rispettive indennità di almeno il dieci per cento. Alla
data di entrata in vigore della presente legge gli attuali consiglieri delle società partecipate
cessano dal mandato continuando ad assicurare l’ordinaria amministrazione fino alla
ricostituzione dell’organo amministrativo. Le società partecipate adeguano i propri statuti
sociali e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni de...