'NORME PER GARANTIRE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE"
Leggi Regionali e Regolamenti
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8
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LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 6/8/2010
“NORME PER GARANTIRE L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA
DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE NOMINE DI
COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n.17 (Istituzione del Garante
dell’infanzia e dell’adolescenza), le parole “e non può essere rieletto” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell’ufficio del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale
sulla detenzione), le parole “e non può essere rieletto” sono soppresse.
3. L’ articolo 11 della legge regionale 15 giugno 2007, n.6 (Disciplina degli interventi regionali di
promozione dello spettacolo), è così modificato:
a) al comma 1 dopo le parole “tre esperti della materia designati” sono aggiunte le seguenti
“dalla commissione consiliare competente” e sono soppresse le lettere a), b) e c);
b) al comma 4 il secondo periodo è così sostituito: “Ogni commissione è composta da tre
membri di comprovata esperienza nel rispettivo settore designati dalla commissione
consiliare competente per materia. Essa è presieduta dal dirigente e da un funzionario della
commissione consiliare competente per materia.”;
c) al comma 5 le parole “sono svolte dal personale del settore competente” sono sostituite dalle
seguenti “sono svolte rispettivamente dal personale del settore competente e dal personale
della commissione consiliare competente per materia”.
4. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di
comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le
Comunicazioni - CO.RE.COM.), le parole “e non sono rieleggibili consecutivamente” sono
soppresse.
5. La legge regionale 3 settembre 2002, n.21 (Norme sul diritto agli studi universitari -
adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n.390) è così modificata:
a) al comma 3 dell’articolo 19 dopo le parole “con l’Università di riferimento” sono aggiunte
le seguenti “tra i rappresentanti eletti dal Consiglio regionale”;
b) al comma 1 dell’articolo 20, alla lettera a), dopo la parola “Presidente” sono aggiunte le
seguenti “eletto dal Consiglio regionale”;
c) al comma 1 dell’articolo 20 la lettera b) è così sostituita:
“ b) due rappresentanti della regione Campania eletti dal Consiglio regionale, ai sensi della
legge regionale 7 agosto 1996, n.17, con voto limitato”;
d) al comma 8 dell’articolo 20 le parole “Gli altri componenti il Consiglio di amministrazione”
sono sostituite con le seguenti “I due rappresentanti della regione Campania”;
e) al comma 1 dell’articolo 24, le parole “con decreto del Presidente della Giunta regionale”
sono sostituite dalle seguenti “dal Consiglio regionale”.
6. I revisori dei conti degli Enti Provinciali per il Turismo (EPT) e delle Aziende Autonome di
Cura, Soggiorno e Turismo della Campania, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41
(Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del
turismo, sport e spettacolo), decadono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
Consiglio regionale provvede con voto limitato alla nuova indicazione dei revisori dei conti degli
EPT.
7. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 14 marzo 2003, n.7 (Disciplina organica degli
interventi regionali di promozione culturale), la parola “sette” è sostituita con “cinque” e le parole
“di cui quattro” e “dall’assessore competente, compreso il presidente, e tre” sono soppresse.
8. Al comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n.7 (Norme per garantire
risparmio, trasparenza ed efficienza in regione Campania), dopo le parole “gli attuali consiglieri
delle società partecipate” sono aggiunte “nonché degli amministratori unici”.
Art. 2
1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento
amministrativo, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, in attuazione
dei principi dell'attività amministrativa e di organizzazione posti dal titolo IX dello Statuto
regionale e in osservanza dei seguenti criteri generali:
a) imparzialità, buon andamento dell'amministrazione regionale e trasparenza dell'azione
amministrativa;
b) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante
accorpamento e soppressione delle strutture esistenti;
c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicità nell'esercizio dei
compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate;
d) realizzazione della più ampia flessibilità nell'organizzazione degli uffici regionali;
e) rispondenza dei risultati ...