'MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2010, N. 2 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA ' LEGGE FINANZIARIA ANNO 2010)'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
11
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 25 ottobre 2010
“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2010, N. 2 (DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE
CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA ANNO 2010)”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. Il comma 13 dell’articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2010), è così riformulato:
“13. Gli stabilimenti balneari del litorale Domitio/Flegreo usufruiscono in regime de minimis degli sgravi
contributivi per gli oneri previdenziali sostenuti per ciascun dipendente nel periodo compreso dall’1 maggio
2009 al 31 agosto 2009. A tali oneri finanziari si provvede mediante apposito prelevamento sull’UPB 2.9.26.
Le strutture turistiche ricettive e balneari, in deroga alla normativa primaria e speciale e agli strumenti
urbanistici paesistici, sovracomunali e comunali vigenti, possono realizzare piscine, previo parere della
competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale. In attesa
dell’approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (Puad) e della legge regionale sul turismo, è
consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la permanenza delle istallazioni e
delle strutture, realizzate per l'uso balneare, per l’intero anno solare. E’ fatto obbligo ai Comuni di rilasciare
apposite autonome autorizzazioni per le attività che, in alta stagione, si presentano collegate e connesse alla
prevalente attività di stabilimento balneare. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale adotta, in connessione con la legge sul turismo e con il Piano di utilizzo delle aree
demaniali, o anche in forma anticipata rispetto ai predetti atti, le “Linee guida per la destagionalizzazione
degli stabilimenti balneari e per la progettazione delle strutture balneari ecocompatibili”, con i seguenti
indirizzi:
a) gli stabilimenti balneari ed elioterapici sono ritenuti imprese di rilevanza turistica;
b) la concessione demaniale degli stabilimenti balneari ed elioterapici ha una disciplina
diversificata rispetto a quella generale della concessione in uso dei beni demaniali in quanto
trattasi di imprese di particolare rilievo per il sistema turistico ricettivo della Campania;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 72 del 2 Novembre 2010
c) le strutture degli stabilimenti balneari ed elioterapici realizzate prima del 31 dicembre 2009
sono di competenza della regione Campania dal punto di vista della valutazione
paesaggistico ambientale, tutte le strutture da realizzare ex novo o in ampliamento sono
soggette al regime dell'autorizzazione paesaggistica semplificata;
d) la destagionalizzazione dei predetti stabilimenti comporta il rilascio di autorizzazioni
specifiche per le attività che durante l’alta stagione sono connesse e collegate
all'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento balneare.
Non è possibile prevedere biglietti di ingresso per l’accesso alla battigia ove l’unico accesso alla stessa è
quello dell’uso in concessione ai privati.”.
2. Dopo il comma 13 della legge regionale n. 2/2010 è aggiunto il seguente:
“13-bis. Nelle aree comprese in proposti siti di interesse comunitario (pSIC), in siti di interesse
comunitario (SIC) e in zone di protezione speciale (ZPS) la concessione demaniale è rilasciata
all’esito favorevole della preventiva valutazione d'incidenza prevista dalla vigente normativa
nazionale e regionale.” .
Art. 2
1. Le norme relative al rinnovo delle concessioni previste dalla legge regionale 29 luglio 2008, n.8
(Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e
delle acque di sorgente), e nel successivo regolamento attuativo n.10/2010 emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2010, n.95 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle
acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente), si interpretano nel
senso che, alle stesse, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in quanto afferenti
ad attività sanitarie sottratte alla disciplina comunitaria sui Servizi ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
lettera b), del medesimo decreto legislativo.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pu...