'MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N.5 (PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN CAMPANIA) '
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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12
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-
Struttura
-
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LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 25 ottobre 2010
“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N.5 (PROMOZIONE DELLA
RICERCA SCIENTIFICA IN CAMPANIA) ”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n.5
(Promozione della ricerca scientifica in Campania)
1. La legge regionale 28 marzo 2002, n.5 (Promozione della ricerca scientifica in Campania), è così
modificata:
a) nell’alinea del comma 1 dell’articolo 2 è soppressa la parola “triennale”;
b) la rubrica dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente “ Strumento di programmazione”;
c) nell’alinea del comma 1 dell’articolo 3 è soppressa la parola “triennale”;
d) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 sono soppresse le parole “da impiegare nel
triennio”;
e) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
Art. 4
Adozione e formulazione del programma
1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla ricerca scientifica, formula il
programma di ricerca e lo sottopone alla commissione consiliare permanente “Istruzione e
cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali” che lo approva o lo rinvia”;
f) l’articolo 5 è abrogato;
g) il comma 3 dell’articolo 6 è abrogato;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 72 del 2 Novembre 2010
h) al comma 1 dell’articolo 7 sono soppresse le parole “triennale” e “di cui all’articolo 10”;
i) il comma 2 dell’articolo 8 è così sostituito:
“2. Il Comitato è composto da quattordici componenti di alta qualificazione scientifica,
nominati per la durata di trenta mesi, con decreto del Presidente della regione Campania, di
cui sette proposti dall’assessore alla ricerca scientifica e sette proposti dalla commissione
consiliare permanente. “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali”. In sede di
prima applicazione, i componenti nominati su proposta della commissione consiliare
permanente “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali” sono aggiunti, con
decreto, a quelli già nominati su proposta dell’assessore alla ricerca scientifica.”;
l) i commi 3, 4 e 6 dell’articolo 8 sono abrogati;
m) al comma 1 dell’articolo 9 è soppressa la parola “triennale”;
n) al comma 2 dell’articolo 9 sono soppresse le parole “, sulla base del parere espresso dai
revisori esterni,”;
o) i commi 3 e 4 dell’articolo 9 sono abrogati;
p) l’articolo 10 è così riformulato:
Art. 10
Nucleo scientifico di valutazione
1. Il Nucleo è composto da sei esperti esterni alla regione Campania, di cui tre nominati
dall’assessore alla ricerca scientifica e tre nominati dalla commissione consiliare permanente
“Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali”, per la durata di trenta mesi. In
sede di prima applicazione i componenti nominati su proposta dalla commissione consiliare
permanente “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali” sono aggiunti, con
decreto, a quelli già nominati su proposta dell’assessore alla ricerca scientifica.”;
q) l’articolo 11 è abrogato;
r) al comma 1 dell’articolo 12 è soppressa la parola “triennale”;
s) al comma 2 dell’articolo 12 sono soppresse le parole “del primo anno del triennio”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 72 del 2 Novembre 2010
LEGGE REGIONALE:“Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della
ricerca scientifica in Campania”.
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota all’art. 1
Comma 1
Legge regionale 28 marzo 2002, n. 5: “Promozione della ricerca scientifica in Campania ”.
Comma 1, lettera a).
Legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 già citata nella nota al comma 1.
Art. 2: “Programma degli interventi”.
Comma 1: “1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, la Regione si dota di uno
strumento di programmazione triennale con il quale:
a) adegua la propria attività promozionale agli indirizzi della politica nazionale nel campo della
ricerca, ai piani e progetti elaborati dal Governo, in armonia con i programmi e le direttive europee,
concorrendo con proprie proposte alla programmazione nazionale nel rispetto della vigente
normativa;
b) promuove, favorendone l'istituzione o anche il sostegno, servizi di informazione e diffusione di
programmi nazionali ed internazionali di ricerca allo scopo di agevolare il più ampio
coinvolgimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti locali;
c) provvede al cofinanziamento di programmi di ricerca di Università, Enti e Strutture di ricerca
pubbliche e private, ...