'REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SERRICOLI '
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
13
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 22 novembre 2010
“REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SERRICOLI ”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Regolarizzazione impianti serricoli
1.Gli impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono regolarizzati, secondo i parametri fissati dalle
leggi regionali 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli
funzionali allo sviluppo delle attività agricole) e 21 marzo 1996, n. 7 (Modifiche ed
integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, concernente le norme per la
realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole), mediante
istanza al Sindaco, presentata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 77 del 24 Novembre 2010
2.Rientrano tra gli impianti serricoli di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale
n. 8/1995, le strutture idonee a determinare condizioni agronomiche ottimali per la messa
a dimora, per lo sviluppo e per la produzione-essiccazione della coltura tabacchicola.
3.Per allocare servizi, impianti e attrezzature, sono realizzabili, entro il limite del quindici
per cento della superficie dell'impianto serricolo, avanserre con materiali di copertura
trasparenti od opachi e con tecniche che, in caso di dismissione dell'attività agricola,
consentono il semplice smontaggio senza ricorrere ad operazioni di demolizione.
Art. 2
Entrata in vigore
1.La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per effetto dello Statuto, entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 77 del 24 Novembre 2010
LEGGE REGIONALE:“Regolarizzazione degli impianti serricoli”.
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota all’art. 1
Comma 1
Legge regionale 24 marzo 1995, n. 8: “Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali
allo sviluppo delle attività agricole”.
Legge regionale 21 marzo 1996, n. 7: “Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo
1995, n. 8, concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo
delle attività agricole”.
Comma 2
Legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata nella nota al comma precedente.
Art. 2, comma 1: “1. Sono considerati, ai fini della presente legge, impianti serricoli, quelle strutture
idonee a determinare, con l'ausilio delle moderne tecnologie, condizioni agronomiche ottimali per la
messa a dimora, sviluppo e produzione delle colture orto - frutto - floricole a ciclo stagionale o
ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità”.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 77 del 24 Novembre 2010