'TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA'
Leggi Regionali e Regolamenti
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Numero/Anno
14
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LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 22 novembre 2010
“ TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI
DI ORIGINE AGRICOLA”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Finalità
1.La Regione ispira la propria azione, in materia di tutela ambientale, ai principi di
precauzione, di azione preventiva e di correzione dei danni causati all'ambiente; la tutela
delle proprie acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola costituisce un
obiettivo prioritario.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 77 del 24 Novembre 2010
Art. 2
Oggetto
1.La Regione, con la presente legge, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali
vigenti e secondo quanto disposto dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati
di origine agricola, approvato con delibera di Giunta regionale del 23 febbraio 2007 n. 209,
disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche
intervenute, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministero
delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006.
2.Nell’ambito delle misure obbligatorie presenti nel Programma d'Azione per le zone
vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai fini di una idonea prevenzione da tali inquinanti,
il Piano di concimazione aziendale, elaborato secondo le norme tecniche vigenti, è redatto
prima dell'avvio del ciclo colturale dai competenti uffici regionali ovvero da un tecnico
abilitato in materia agraria iscritto all'ordine o al collegio professionale.
3.I fornitori di presidi fitosanitari e fertilizzanti hanno l'obbligo di tenere un registro di
carico e scarico dei fertilizzanti su cui annotano le cessioni di nitrati di sintesi.
4.Le aziende che ricadono nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, per l'acquisto
dei nitrati di sintesi ad uso agricolo, devono esibire il Piano di concimazione aziendale di
cui al comma 2.
Art. 3
Disposizioni regionali
1.E' disposto, relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di
cui all'articolo 2, comma 1, il divieto di spandere i liquami zootecnici:
a) dall' 1 dicembre fino al termine del mese di febbraio di ogni anno, salvo deroghe
concesse con appositi atti amministrativi;
b) entro dieci metri dalle strade ed entro cento metri dalle unità abitative a meno che i
liquami, al fine di evitare le emissioni sgradevoli, non siano interrati
contestualmente allo spandimento;
c) su terreni con pendenza media superiore al dieci per cento, salvo che tali terreni
presentino adeguate sistemazioni idraulico agrarie volte ad evitare il ruscellamento.
2.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale approva, con apposita delibera, la disciplina e la modulistica relativa alla
comunicazione, al trasporto e alla registrazione degli spandimenti degli effluenti e delle
acque reflue di cui all'articolo 2, comma 1.
3.E' confermato quanto disposto dal Programma d'azione della Campania per le zone
vulnerabili ai nitrati di origine agricola, redatto in conformità all'allegato 7/A-IV della
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 77 del 24 Novembre 2010
parte terza del decreto legislativo 152/2006 e al Titolo V del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 7 aprile 2006.
4.Le aziende agricole ubicate in zone vulnerabili di eventuale nuova designazione
provvedono all'adeguamento delle proprie strutture entro e non oltre due anni dalle
suddette designazioni.
Art. 4
Competenze della Regione
1.E’ di competenza della Regione:
a) la redazione del Piano di monitoraggio e controllo per le attività di utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, da effettuarsi di
concerto con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Campania
(ARPAC);
b) la valutazione dell'efficacia del Programma d'azione di cui all'articolo 3, comma 3;
c) l’invio ai ministeri competenti delle informazioni sullo stato di attuazione della
presente legge;
d) la programmazione degli interventi di formazione e informazione.
Art. 5
Competenze dei Comuni
1.Sono di competenza dei Comuni:
a) le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla comunicazione dell'attività di
spandimento;
b) l'imposizione di prescrizioni;
c) l'emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attività di
spandimento;
d) i controlli;
e) la sorveglianza nel proprio territorio delle attività di utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, delle acque reflue e del Programma d'azione;
f) la trasmissione alla Regione delle risultanze dell...