'MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 21 GENNAIO 2010, N. 2 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONAE CAMPANIA- LEGGE FINANZIARIA ANNO 2010)', 1 FEBBRAIO 1980, N. 7 (NORME SULLA DISCIPLINA DELL'ORARIO, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE DELLA REGIONE CAMPANIA) E 28 NOVEMBRE 2008, N. 16 (MISURE STRAORDINARIE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE PER IL RIENTRO DAL DISAVANZO)
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
15
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1 DICEMBRE 2010
“MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 21 GENNAIO 2010, N. 2 (DISPOSIZIONI
PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA
REGIONAE CAMPANIA- LEGGE FINANZIARIA ANNO 2010)”, 1 FEBBRAIO 1980,
N. 7 (NORME SULLA DISCIPLINA DELL’ORARIO, DEI TURNI E DELLE FERIE
DELLE FARMACIE DELLA REGIONE CAMPANIA) E 28 NOVEMBRE 2008, N. 16
(MISURE STRAORDINARIE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE PER IL RIENTRO DAL DISAVANZO).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Modifiche delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) e 28
novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del
sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo)
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 79 del 6 Dicembre 2010
1. Il comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania, legge finanziaria
anno 2010), è abrogato.
2. Gli atti adottati in applicazione della predetta norma sono privi di effetti giuridici, ad
eccezione degli atti adottati per le farmacie istituite in deroga al criterio demografico, ai
sensi dell’articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore
farmaceutico), per le quali non è stata conclusa alcuna procedura amministrativa e per le
quali restano validi i decreti di soppressione già emessi.
3. Restano confermati i dispensari ordinari in funzione alla data di entrata in vigore della
presente legge nei comuni, nelle frazioni e nei centri abitati ove le particolari condizioni
del territorio o della dislocazione della popolazione non consentono la efficace assistenza
farmaceutica per l’impossibilità di istituire farmacie in base alle leggi vigenti.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure
straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il
rientro dal disavanzo), è aggiunto il seguente:
“5. Nelle more dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie,
le aziende sanitarie locali possono sottoscrivere, con le strutture autorizzate ai sensi della
delibera della Giunta regionale della Campania n. 7301 del 31 dicembre 2001, contratti
per le attività di cure palliative ai malati terminali-hospice. La Giunta regionale provvede
all’approvazione delle tariffe entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge”.
Art. 2
Modifiche della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell’orario,
dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania)
1. All’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina
dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania) e successive
modifiche, dopo le parole ”non inferiore a 44 ore”, sono soppresse le seguenti “né
superiore a 60 ore. L’orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano; l’orario
settimanale deve prevedere il riposo di cui all’articolo 4”.
2. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 7/1980 è sostituito dal seguente:
“1. Nei giorni di domenica e festività infrasettimanali tutte le farmacie, urbane e rurali,
devono assicurare il livello minimo di servizio farmaceutico mediante i turni stabiliti
secondo la presente legge. Le farmacie, non in servizio per turno, possono rimanere aperte
nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale, purchè per l’intero anno solare e
previa comunicazione al sindaco territorialmente competente.”.
3. L’articolo 7 della legge regionale n. 7/1980 è così sostituito: “Art. 7 Durante le ore
notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato da
farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente il servizio notturno
e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all’uopo adottati con deliberazione
del direttore generale dell’azienda sanitaria locale (ASL), su proposta dell’ordine
provinciale dei farmacisti e sentiti i sindaci dei comuni interessati. Il servizio notturno
permanente volontario deve riferirsi ad un intero anno solare e deve essere reso per 365
giorni all’anno. Le farmacie che intendono svolgere volontariamente e permanentemente il
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 79 del 6 Dicembre 2010
servizio notturno devono comunicare il loro intendimento al sindaco del comune, all’ASL
territorialmente competente e all’ordine provinciale dei farmacisti. Il servizio notturno
deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio:
a) nei Comuni con più di centomila ...