'MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2003, N.12 (NORME IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA)'
Leggi Regionali e Regolamenti
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Numero/Anno
18
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
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LEGGE REGIONALE N 18 DEL 29 dicembre 2010
“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2003, N.12 (NORME IN
MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E
POLITICHE DI SICUREZZA)”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
1. L’articolo 8 della legge regionale 13 giugno 2003, n.12 (Norme in materia di polizia
amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza), è così modificato:
a) al comma 1 dopo le parole “ La scuola regionale” sono aggiunte le seguenti “ha sede a
Benevento e”;
b) al comma 1 è aggiunto il seguente “1-bis. La scuola è amministrata da un consiglio di
amministrazione formato da tre componenti di cui due eletti dal consiglio regionale con
voto limitato e da un consigliere regionale, nominato dal Presidente della Giunta
regionale, che assume la carica di Presidente del consiglio di amministrazione. La
scuola regionale di polizia municipale forma ed addestra, mediante l’aggiornamento,
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n. 84 del 30 Dicembre 2010
agenti di polizia municipale con funzioni di polizia municipale turistica. Gli agenti di
polizia municipale così formati sono utilizzati dalle amministrazioni di appartenenza
per il controllo degli itinerari turistici e per l’assistenza ai turisti.”.
Art.2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro
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LEGGE REGIONALE:“Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in
materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza)”.
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Nota all’art. 1
Comma 1
Legge regionale 13 giugno 2003, n. 12: “Norme in materia di polizia amministrativa regionale e
locale e politiche di sicurezza”.
Art. 8: “Scuola regionale”.
“1. La scuola regionale attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alle
strutture di polizia locale e promuove, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, azioni di
formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale
ed azioni sperimentali di formazione anche congiunta con operatori sociali e della sicurezza;
istituisce ed aggiorna l'elenco dei comandanti della polizia locale operanti sul territorio della
Regione; promuove, in collaborazione con altre Regioni e con organismi associativi degli enti locali
nazionali e comunitari, sperimentazioni in relazione a nuove professionalità connesse alle politiche
di sicurezza.
2. Il regolamento contenente le norme relative alla struttura e al funzionamento della scuola è
adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.
3. Al funzionamento della scuola si provvede con personale in servizio presso la Regione e gli enti
locali. Al fine di avvalersi di specifiche professionalità occorrenti all'espletamento dell'attività
formativa si può fare ricorso a convenzioni con esperti esterni.
4. Ai corsi possono essere ammessi anche gli appartenenti ai corpi di polizia locale e regionale di
altre regioni, previa sottoscrizione di una quota determinata dall'apposito regolamento.
5. La Regione si assume gli oneri relativi:
a) al reperimento di locali idonei allo svolgimento delle attività della scuola;
b) al funzionamento della scuola attraverso un finanziamento annuale la cui entità è determinata con
la legge di bilancio.
6. Gli enti locali nei loro regolamenti possono prevedere che la partecipazione ai corsi di
aggiornamento della scuola regionale costituisca titolo valutabile nei percorsi di carriera del
personale di polizia locale”.
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