'VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI AD ALTA IMPORTANZA STORICA PER L'UNITA' D'ITALIA E LA MEMORIA DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE NEL TERRITORIO DI TERRA DI LAVORO'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
19
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
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LEGGE REGIONALE N 19 DEL 29 dicembre 2010
“VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI AD ALTA IMPORTANZA STORICA PER
L’UNITA’ D’ITALIA E LA MEMORIA DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE NEL
TERRITORIO DI TERRA DI LAVORO”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge individua i luoghi citati nell’articolo 3, quali territori da valorizzare,
considerato il loro alto valore storico e la concomitante celebrazione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia nell’anno 2011.
2. Ai fini di cui al comma 1 la regione promuove la valorizzazione dei luoghi della
memoria storica italiana nel proprio territorio ed in particolare nella provincia di Caserta,
sostenendo interventi di conservazione del patrimonio immobiliare, monumentale,
architettonico e paesaggistico afferenti gli episodi sottoelencati, nonché la ricostruzione e
divulgazione dei fatti storici relativi:
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n. 84 del 30 Dicembre 2010
a) all’incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, avvenuto il 26 ottobre
1860, con il quale si concluse la spedizione dei Mille;
b) alle due battaglie di Mignano Montelungo, episodi della II Guerra Mondiale con forte
contenuto simbolico per la storia italiana.
Art. 2
Contributi regionali
1. La regione eroga contributi per progetti presentati da enti locali, ovvero privati, volti in
particolare a:
a) realizzare itinerari didattico-informativi e turistici relativi agli eventi storici indicati
nell’articolo 1;
b) favorire lo studio e lo sviluppo delle conoscenze storiche e socio-culturali, relative
alla storia d’Italia, avvenute in Campania;
c) realizzare
manifestazioni
storico-culturali,
programmi
educativi,
convegni,
rievocazioni, pubblicazioni e mostre fotografiche volti a promuovere la conoscenza e
la valorizzazione degli eventi storici previsti nel comma 2 dell’articolo 1, relativi alla
storia d’Italia avvenuti in Campania;
d) pianificare visite guidate nei luoghi indicati nell’articolo 3, a sostegno della domanda
di turismo culturale, di approcci specialistici, accademici e scolastici;
e) recuperare reperti, resti ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende
storiche indicate nell’articolo 1, promuovendone il restauro, la conservazione e la
valorizzazione;
f) diffondere la memoria degli episodi di carattere singolo o collettivo, relativi alle
battaglie indicate nell’articolo 1;
g) conservare il patrimonio indicato nell’articolo 1;
h) finanziare missioni di ricerca e pubblicazioni dei risultati raggiunti, concedere borse
di studio per ricerche condotte da giovani studiosi ed incentivi finanziari per tesi di
laurea che hanno ad oggetto gli avvenimenti previsti nell’articolo 1.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondo criteri e modalità stabiliti dalla
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, assicurando
priorità di finanziamento:
a) ai progetti presentati da un singolo comune, ovvero comuni associati, in
collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, che operano nelle materie
disciplinate dalla presente legge;
b) ai lavori a carattere scientifico, effettuati da privati, che mettono in relazione gli
episodi dell’articolo 1 con le specificità culturali e territoriali dei comuni individuati
nell’articolo 3.
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Art. 3
Delimitazione delle aree interessate
1. La regione individua nei territori dei comuni di Mignano Montelungo, Rocca d’Evandro,
San Pietro Infine, Teano e Vairano Patenora le aree da sottoporre alle specifiche misure di
salvaguardia, previste dalla normativa vigente, volte ad assicurare la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio storico, immobiliare, monumentale e paesaggistico previsto
nell’articolo 1.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00
in termini di competenza e di cassa, si fa fronte per l’anno finanziario 2010 ponendo la
spesa a carico della UPB 7.29.65 (Cap. 1030) “Fondo per spese correnti derivanti da
provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione”.
2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 5
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro
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