'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2011'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
20
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 29 dicembre 2010
“AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2011”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione all’esercizio provvisorio
1. E’ autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto regionale e dei
commi 1 e 2 dell’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, per il periodo dall’1 gennaio
2011 al 28 febbraio 2011.
2. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti dei tetti di spesa previsti dal patto di stabilità 2010,
a definire le sistemazioni contabili ancora in corso, a valere sul fondo della perenzione
incrementato entro i suddetti limiti.
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n. 84 del 30 Dicembre 2010
Art. 2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per gli effetti dello Statuto, entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
Caldoro
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n. 84 del 30 Dicembre 2010
LEGGE REGIONALE:“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione
della Regione Campania per l'anno finanziario 2011”.
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Nota all’art. 1
Comma 1.
Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania”.
Art. 61: “Bilancio”.
“1. L'esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La Giunta regionale ogni anno predispone e presenta al Consiglio regionale, nei termini previsti
dalla legge di contabilità, il progetto di bilancio di previsione.
3. Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio di previsione annuale ed il bilancio
pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta
regionale.
4. Il bilancio tiene conto degli obiettivi e delle grandezze finanziarie definiti nel documento di
programmazione economica e finanziaria.
5. Ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
6. L'esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato dal Consiglio regionale, può essere concesso con
legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi”.
Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34,
comma 1, D. Lgs. 28 marzo 2000, n. 76”.
Art. 24: “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”.
Commi 1 e 2: “1. Nel caso in cui la proposta di legge di bilancio, presentata dalla Giunta regionale,
non sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello
cui essa si riferisce, l'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato, per una durata
complessivamente non superiore a quattro mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, entro il 31 dicembre.
2. Oggetto della autorizzazione di cui al comma precedente è l'esercizio provvisorio della proposta
di bilancio presentata al Consiglio regionale dalla Giunta regionale. Nel caso in cui tale proposta sia
successivamente modificata o integrata con note di variazione, deliberate dalla Giunta regionale e
presentate al Consiglio regionale, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio si intende estesa al
contenuto delle note di variazione”.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 84 del 30 Dicembre 2010