'MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO)'.
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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1
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LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2011
“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER
IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE,
PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL
GOVERNO DEL TERRITORIO)”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19)
1. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la
riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la
semplificazione amministrativa), è così modificata:
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 2 del 10 Gennaio 2011
a) all’articolo 1, comma 1, lettera a), le parole “e al miglioramento della qualità architettonica ed
edilizia” sono sostituite dalle seguenti “e al miglioramento della qualità urbana ed edilizia
utilizzando criteri di sostenibilità nella progettazione con particolare riferimento alle tecnologie
passive ed ecosostenibili”;
b) all’articolo 1, comma 1, lettera b), le parole “di fonti di energia rinnovabile ed” sono sostituite
dalle seguenti “di energia proveniente da fonti rinnovabili,”;
c) all’articolo 1, comma 1, la lettera d) è abrogata;
d) all’articolo 2, comma 1, lettera b) le parole “nonché gli edifici rurali anche se destinati solo
parzialmente ad uso abitativo;” sono sostituite dalle seguenti “nonché gli edifici rurali, ubicati fuori
dalle zone classificate agricole, anche se destinati parzialmente ad uso abitativo;”;
e) all’articolo 2, comma 1, la lettera c) è così sostituita “c) la prevalenza dell’uso residenziale è
determinata nella misura minima del cinquantacinque per cento del volume esistente dell’intero
edificio; la prevalenza dell’uso residenziale fuori dall’ambito delle zone agricole e produttive è
determinata nella misura minima del settanta per cento dell’utilizzo dell’intero edificio”;
f) all’articolo 2, comma 1, la lettera e) è così sostituita: “e) per volumetria esistente si intende la
volumetria lorda già edificata o in corso di edificazione, o ultimata ma non ancora dotata di
certificato di agibilità, o edificabile ai sensi della normativa vigente;”;
g) all’articolo 2, comma 1, la lettera f) è così sostituita: “f) la volumetria lorda da assentire non
comprende i volumi tecnici, i collegamenti verticali (vani scale, vani ascensori) ed altri spazi
comuni, necessari a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia;”;
h) all’articolo 2, comma 1, lettera g) dopo la parola “primaria” sono aggiunte le seguenti “comprese le
fognature di tipo statico regolarmente assentite e per le quali vi è la previsione da parte del comune
nel piano triennale delle opere pubbliche.”;
i) all’articolo 2, comma 1, la lettera h) è abrogata;
l) dopo l’articolo 2 è aggiunto il seguente
“art.2-bis
Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico
1.Per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi di cui alla presente legge si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di Conferenza dei servizi, di cui alla
legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, nonché le norme del “Regolamento recante
procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a
norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.
2. Nel territorio dei comuni disciplinati dai piani territoriali paesistici vigenti, i termini di cui al
comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del nuovo piano territoriale paesistico regionale,
laddove comporti modifiche, salvo che per gli interventi ammissibili in base al piano paesistico
vigente.”;
m) all’alinea del comma 1 dell’articolo 3 dopo il numero “5” è aggiunto il seguente “6-bis”;
n) all’articolo 3, comma 1, lettera a), la parola “abitativo” è sostituita dalle seguenti “abilitativo per i
quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria;”;
o) all’articolo 3, comma 1, lettera b) dopo le parole “ strumenti urbanistici comunali” sono aggiunte le
seguenti: “, ad eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni qualora
non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi del presente articolo; ”;
p) all’articolo 3, comma 1, lettera c), le parole “ivi compreso il” sono sostituite con le seguenti “ ai
sensi del”;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 2 del 10 Gennaio 2011
q) all’articolo 3, comma 1, la lettera d) è così sostituita “d) collocati nelle aree di inedificabilità
assoluta ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, e ...