'MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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2
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LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 11 FEBBRAIO 2011
”MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
(Principi)
1. La Regione Campania riconosce ogni forma o grado di violenza di genere come violazione
dei diritti umani fondamentali.
2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende ogni atto di violenza
commesso in ambito familiare, extrafamiliare o sui luoghi di lavoro, in ragione
dell’appartenenza di genere o dell’orientamento sessuale, che abbia o possa avere come
risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le vittime, comunitarie e
non, incluse le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria
della libertà, indipendentemente dall’orientamento politico, religioso o sessuale delle stesse
vittime.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 11 del 14 Febbraio 2011
Art. 2
(Finalità)
1. La Regione Campania, preso atto della rilevanza sociale del fenomeno della violenza di
genere e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali) e della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità
e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328), del piano sanitario
nazionale, del piano ospedaliero regionale e del progetto materno-infantile, interviene in
materia di politiche socio-sanitarie allo scopo di:
a) attuare interventi di prevenzione attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
b) assicurare la tutela ed il sostegno alle donne ed a tutte le persone vittime di violenza di
genere, dell'omofobia e del bullismo;
c) favorire il recupero psicologico-sociale nonché l’orientamento e l’accompagnamento
all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne e dei soggetti vittime di
violenza;
d) promuovere la formazione specifica degli operatori coinvolti nel favorire processi di
raggiungimento delle finalità di cui al presente comma;
e) monitorare il fenomeno attraverso il sistema informativo sociale previsto dall’articolo
25 della legge regionale n. 11/2007;
f) sostenere le donne maltrattate e i soggetti vittime di violenza anche nella richiesta del
risarcimento all’autorità o allo Stato come soggetto vicariante, di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE
relativa all’indennizzo delle vittime di reato).
2. Per la realizzazione delle finalità previste dal comma 1, la Regione, nell'ambito del sistema
integrato di servizi sociali di cui alla legge regionale n.11/2007, programma, indirizza e
coordina gli interventi, in collaborazione con gli ambiti territoriali così come definiti
dall’articolo 19 della legge regionale n.11/2007, le province, le aziende sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, la procura della Repubblica, le forze dell’ordine, l'amministrazione
penitenziaria, le istituzioni scolastiche e i soggetti del terzo settore, come definiti dalla legge
regionale n.11/2007, aventi tra gli scopi essenziali la lotta alla violenza di genere nonché le
associazioni e gli organismi di parità.
3. A tal fine, la Regione definisce procedure condivise tra i soggetti previsti dal comma 2,
attraverso intese e programmi interistituzionali, e sostiene l’attuazione dei programmi
antiviolenza presentati da tali soggetti.
Art. 3
(Centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne maltrattate)
1. La Regione istituisce i centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate,
ai sensi della lettera g), comma 1 e della lettera e), comma 2, dell'articolo 5 della legge
regionale n. 11/2007, che agiscono senza scopi di lucro e in autonomia nelle metodologie,
nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche e private.
2. I centri antiviolenza, istituiti in ciascun ambito territoriale, sono strutture finalizzate a
ricevere le donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a
predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Essi svolgono le seguenti attività:
a) accoglienza telefonica;
b) accoglienza personale;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 11 del 14 Febbraio 2011
c) consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno;
d) assistenza e consulenza legale;
e) orientamento e accompagnamento al lavoro;
f) formazione e aggiornamento al personale interno e a soggetti esterni;
g) iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del
problema della violenza contro le donne e dell’omofobia;
h) coordinamento dei servizi presenti sul territorio e collegamento con la rete regionale
antiviolenza;
i) ...