'INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2001, N. 14 (TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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3
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 11 FEBBRAIO 2011
”INTEGRAZIONE ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 24
NOVEMBRE 2001, N. 14 (TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA
POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON
IONIZZANTI GENERATE DA IMPIANTI PER
TELERADIOCOMUNICAZIONI”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14 (Tutela
igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da
impianti per teleradiocomunicazioni), è aggiunto il seguente:
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 11 del 14 Febbraio 2011
“3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle stazioni di radioamatore di cui al
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), se
operanti nel rispetto dei limiti di potenza previsti dal Codice in vigore. I titolari delle stazioni
di radioamatore comunicano all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della
Campania il luogo, l’indirizzo di esercizio della stazione e la potenza trasmissiva massima per
ciascuna banda di frequenza utilizzata”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 11 del 14 Febbraio 2011
Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14 (“Tutela
igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da
impianti per teleradiocomunicazioni”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra
riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul
valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del
“Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”
(D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.
Testo coordinato dell'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14 (Tutela igienico
sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti
per teleradiocomunicazioni).
Art. 1
Finalità e campo di applicazione.
1. La Regione Campania, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di
apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti con la presente legge disciplina
l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in
materia.
2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti,
utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenza compresa tra 100 KHZ e
300 GHZ e con potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 watt.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle stazioni di radioamatore di cui al decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), se operanti nel rispetto dei
limiti di potenza previsti dal Codice in vigore. I titolari delle stazioni di radioamatore comunicano
all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania il luogo, l’indirizzo di esercizio della
stazione e la potenza trasmissiva massima per ciascuna banda di frequenza utilizzata.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 11 del 14 Febbraio 2011
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Nota all’art. 1
Comma 1.
Legge regionale 24 novembre 2001, n. 14: “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla
esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.
Art. 1: “Finalità e campo di applicazione”.
Comma 2: “2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non
ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenza
compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al connettore di antenna
superiore a 7 watt”.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 11 del 14 Febbraio 2011