'DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011 ' 2013 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2011)'
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4
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LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 15 marzo 2011
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E
PLURIENNALE 2011 – 2013 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE
FINANZIARIA REGIONALE 2011)”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni dei commi da 2 a 19 costituiscono attuazione dei principi di
coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 6 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica), convertito dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la partecipazione, le
indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità, comunque
denominate, corrisposte agli organi della Regione e degli enti dipendenti, in
qualunque forma costituiti, che ricevono contributi a carico delle finanze regionali, ai
titolari di incarichi di qualunque tipo, nonché agli organi delle società, anche di tipo
consortile, partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, sono
automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del
31 dicembre 2010. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in
cui siano già state effettuate le riduzioni di cui ai commi 5 e 14 dell’articolo 1 della
legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed
efficienza in Regione Campania).
3. Nei casi in cui la Giunta o il Consiglio regionale rilascino ad un dipendente
appartenente ai rispettivi ruoli l’autorizzazione a partecipare all’amministrazione o a
far parte di collegi sindacali in società partecipate in misura maggioritaria o
totalitaria dalla Regione o enti ai quali la Regione partecipi o comunque contribuisca,
o che siano sottoposti alla vigilanza dell’amministrazione di cui l’impiegato fa parte,
l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del
dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti
direttamente all’amministrazione autorizzante per confluire nelle risorse destinate al
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 18 del 16 Marzo 2011
trattamento economico accessorio del personale, ai sensi dell’articolo 62 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato). La disposizione di cui al
presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento.
4. Salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 1, comma 729, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), gli enti e le società di cui al comma
2 della presente legge provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di
assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ivi compresi i
collegi di revisori, ove non già costituiti in forma monocratica, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente a cinque e a tre componenti. Ai sensi della
disposizione di cui al terzo periodo del comma 5, dell’articolo 6, del decreto-legge
78/2010, convertito dalla legge 122/2010, la mancata adozione dei provvedimenti di
adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini
indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli enti e dalle
società di cui al comma 2 sono nulli.
5. Nelle società, anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o
totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dalla Regione, il
compenso di cui all’articolo 2389, comma 1, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La
disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di valorizzare le professionalità interne all’amministrazione regionale, a
decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa
quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti,
sostenuta dalla Giunta e dal Consiglio regionale, non può essere superiore al 20 per
cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, l'affidamento di incarichi in
assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche agli enti e alle società partecip...