'MODIFICHE DELLE LEGGI REGIONALI 7 GENNAIO 1983, N. 9, CONCERNENTE IL RISCHIO SISMICO, 25 AGOSTO 1989, N. 15, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE, 28 MARZO 2007, N. 4, CONCERNENTE LA MATERIA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI, 30 APRILE 2002, N. 7, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE CAMPANIA, 28 NOVEMBRE 2008, N. 16, E 3 NOVEMBRE 1994, N. 32, CONCERNENTI IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E 15 MARZO 2011, N. 4, CONCERNENTE LA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2011'.
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
7
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
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Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 05 MAGGIO 2011
“MODIFICHE DELLE LEGGI REGIONALI 7 GENNAIO 1983, N. 9, CONCERNENTE IL
RISCHIO SISMICO, 25 AGOSTO 1989, N. 15, CONCERNENTE L’ORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE, 28 MARZO 2007, N. 4,
CONCERNENTE LA MATERIA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI, 30 APRILE 2002, N.
7, CONCERNENTE L’ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE CAMPANIA,
28 NOVEMBRE 2008, N. 16, E 3 NOVEMBRE 1994, N. 32, CONCERNENTI IL
RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E 15 MARZO 2011, N. 4,
CONCERNENTE LA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2011”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
1. All’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle
funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), è aggiunto il seguente
comma:
“5. In caso di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e
risorse, anche in forma associata con altri enti, i sindaci, su conforme deliberazione del
competente organo comunale, possono chiedere alla Giunta regionale di effettuare i
controlli di cui al comma 3, lettera c). La Giunta regionale, accertata l’inadeguatezza,
al fine di garantire l’esercizio delle funzioni, affida detti controlli al settore provinciale
del Genio Civile competente per territorio, fermo restando l’obbligo, per il Comune, di
effettuare gli altri controlli di cui al comma 3.”
2. All’articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1989, n.15 ( Nuovo ordinamento
amministrativo del Consiglio regionale), è aggiunto il seguente comma:
“Il Presidente del Consiglio regionale è supportato, nello svolgimento della sua attività
istituzionale, da un ufficio diretto da un Capo di gabinetto. L’ufficio di gabinetto non
esercita funzioni amministrative e gestionali, non interferisce con le attività delle
strutture organizzative del Consiglio e con esse si raccorda a cura del Segretario
generale.”.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 29 del 9 Maggio 2011
3. All’articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione,
trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è aggiunto il seguente
comma:
“5. Qualora il piano d’ambito di una provincia non riesca a garantire il pieno rispetto
del principio dell’autosufficienza per fondate e comprovate ragioni oggettive, la
Giunta regionale, su motivata richiesta della provincia interessata, acquisito il parere
dei competenti organi tecnici e tecnico-sanitari, conferma la effettiva ricorrenza delle
ragioni medesime. In tal caso, entro quarantacinque giorni dalla adozione della
delibera di Giunta regionale, le altre province procedono alla modifica o alla
integrazione dei rispettivi piani d’ambito, al fine di garantire il principio
dell’autosufficienza su base regionale, nel rispetto dell’articolo 182-bis del D. Lgs
152/2006 e in coerenza con gli indirizzi del piano regionale di gestione dei rifiuti. I
provvedimenti relativi devono essere accompagnati da forme di compensazione,
definite d’intesa tra le province interessate.”.
4. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento
contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs 28 marzo 2000, n. 76) è
sostituito dal seguente:
“3. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dell’articolo 60, comma 3, e dell’articolo 61,
comma 5, dello Statuto regionale, l’ufficio, istituito presso la Presidenza della Giunta
regionale, appone il visto di conformità sui progetti di legge all’esame del Consiglio
regionale, previo riscontro della corretta quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.”.
5. Il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure
straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il
rientro del disavanzo), è sostituito dal seguente:
“5. Nelle more dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-
sanitarie, le aziende sanitarie locali devono sottoscrivere, con le strutture autorizzate ai
sensi della delibera della Giunta regionale della Campania n. 7301 del 31 dicembre
2001, contratti per le attività di cure palliative ai malati terminali-hospice. La Giunta
regionale provvede all’approvazione delle tariffe entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.”.
6. La legge regionale 3 novembre 1994, n.32 ( Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e
successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale) è così
modificata:
a) il comma 4 dell’articolo 18 è così sostituito:
“4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno e di diritto privato; si
instaura con contratto disciplinato dal comma 6 dell’articolo 3 e dal comma 8
dell’articolo 3-bis del D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazion...