'Informazione scientifica sul farmaco ai sensi dell'articolo 48, commi 21,22,23,24 della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici)'.
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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8
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LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 27 GIUGNO 2011
“Informazione scientifica sul farmaco ai sensi dell’articolo 48, commi
21,22,23,24 della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici)”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità della legge)
1. La presente legge definisce le modalità operative per regolamentare l'attività di
informazione scientifica sui farmaci negli studi medici di medicina generale e di pediatria
di libera scelta, nonché nelle strutture ospedaliere ed in quelle convenzionate e per
consentire una qualificata informazione secondo le disposizioni previste dalle norme
vigenti e dal regolamento regionale dell'informazione scientifica sul farmaco, approvato
dai Presidenti delle Regioni nella Conferenza Stato-Regioni del gennaio 2005 e dell'aprile
2006, ai sensi dell'articolo 48, commi 21, 22, 23, 24 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei
conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 40 del 28 Giugno 2011
Art. 2
(Accreditamenti)
1. Le aziende farmaceutiche che svolgono attività di informazione scientifica sui farmaci
nel territorio della Regione Campania comunicano alla Regione:
a) nome, cognome, data di nascita, inizio dell’attività dei propri Informatori scientifici
del farmaco, di seguito denominati ISF, l'eventuale area terapeutica nella quale essi
operano e l'ambito territoriale provinciale o delle aziende sanitarie locali o delle aziende
ospedaliere in cui svolgono la loro attività;
b) codice identificativo proprio dell’azienda ed eventuali aziende farmaceutiche
consociate o associate;
c) autocertificazione del rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 122 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive
direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), con particolare riferimento a:
1) titolo di studio;
2) attività svolta sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno;
3) nominativo del responsabile scientifico da cui dipendono gli informatori
scientifici del farmaco;
4) responsabile aziendale della farmacovigilanza;
d) gli ISF sono dotati di tessera di riconoscimento e di accreditamento, con foto, che riporta
i seguenti dati:
l) nome e cognome;
2) nome dell'azienda farmaceutica;
3) codice identificativo a barre;
4) area terapeutica nella quale I'ISF opera;
5) ambito territoriale provinciale o delle aziende sanitarie locali o delle aziende
ospedaliere nel quale l'ISF opera in esclusiva.
2. La tessera di cui al comma 1, lettera d), è fornita da ciascuna azienda farmaceutica e
vidimata dalla Regione Campania sulla base degli elenchi nominativi ricevuti ed è esibita
per l'accesso alle strutture del servizio sanitario regionale, incluse quelle convenzionate.
Ogni successiva variazione dell'elenco dei nominativi è comunicata entro trenta giorni
dalle aziende farmaceutiche alla Regione Campania.
Art. 3
(Pubblicità presso i medici, gli specialisti operatori sanitari e i farmacisti)
1. Lo svolgimento dell'attività degli ISF all'interno delle strutture del servizio sanitario
regionale è assicurato ed agevolato dalle direzioni delle suddette strutture con
l'individuazione di locali quali sala medici, biblioteca dì reparto, studio del medico
ovvero altri locali idonei, in fasce orarie, nel rispetto del Contratto collettivo nazionale di
lavoro dal lunedì al venerdì, concordate con il responsabile dell'unità operativa,
sensibilizzando la disponibilità dei medici e dei farmacisti e promuovendo la condivisione
di una politica aziendale di programmazione degli incontri di informazione scientifica sui
farmaci mediante visite individuali su appuntamento o preferibilmente incontri collegiali
organizzati dalle medesime direzioni o dal responsabile del reparto o dell’unità
operativa. Non é ammesso lo svolgimento dell'attività di informazione medico
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 40 del 28 Giugno 2011
scientifica all'interno dei reparti dì degenza e degli ambulatori durante l'orario di visita
dei pazienti ad eccezione degli studi medici. Lo svolgimento dell'attività degli ISF negli
studi medici convenzionati dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e
guardia medica, avviene in apposito orario concordato con il medico.
2. Il numero delle visite individuali di ogni ISF presso i singoli medici è stabilito in un
massimo di sei annuali per ogni medico interessato alla prescrizio...