'MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 20 GIUGNO 2006, N. 13 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI FRESCHI O CONSERVATI DESTINATI AL CONSUMO E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI TARTUFIGENI) E 15 MARZO 2011, N. 4 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013 DELLA REGIONE CAMPANIA ' LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2011)'.
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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9
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LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 27 GIUGNO 2011
“MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 20 GIUGNO 2006, N. 13 (DISCIPLINA
DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI FRESCHI O
CONSERVATI DESTINATI AL CONSUMO E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI
TARTUFIGENI) E 15 MARZO 2011, N. 4 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013 DELLA REGIONE
CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2011)”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
(Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 - Disciplina della raccolta,
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli
ecosistemi tartufigeni)
1. La legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina della raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi
tartufigeni), è così modificata:
a) al comma 2 dell’articolo 6 dopo le parole “dieci mesi.” sono aggiunte le seguenti
“E’ fatto obbligo esibire gli estremi di identificazione dei cani da tartufo e relativa
iscrizione all’anagrafe canina regionale, come previsto dalla normativa vigente.”;
b) il comma 5 dell'articolo 6 è così sostituito:
"5. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite
massimo di due chilogrammi, elevabile a un massimo di quattro chilogrammi se
il ricercatore aderisce ai consorzi volontari previsti dall’articolo 3, comma 7,
ovvero è titolare di azienda agricola o forestale, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 3, comma 5. ";
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 40 del 28 Giugno 2011
c) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del
tartufo prevista dall’articolo 8, possono disporre, per un intervallo non inferiore
ai trenta giorni, un periodo di fermo biologico, anche in ambiti territoriali limitati,
se vi è la comprovata possibilità di alterare i fattori che permettono la
riproduzione del tartufo, anche di singole specie.";
d) al comma 1 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente lettera:
"f) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di raccoglitori
riconosciute previste dall’articolo 10, aventi sede nella provincia di riferimento,
se presenti.";
e) al comma 2 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente lettera:
"f) concorda con gli enti parco e gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), presenti
sul territorio provinciale, interventi di controllo delle popolazioni di cinghiali o di
altri animali che possono arrecare danno alle tartufaie naturali. ";
f) dopo il comma 4 dell’articolo 8 è aggiunto il seguente:
“5. Per ottimizzare la cooperazione tra le istituzioni preposte all’attuazione della
presente legge è istituito presso l’assessorato regionale all’agricoltura e foreste il
“Tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania”. Al
Tavolo partecipano il presidente ed il vicepresidente della commissione consiliare
permanente competente in materia, rappresentanti delle commissioni tecniche
provinciali per la tutela del tartufo e delle associazioni riconosciute dei
raccoglitori previste all’articolo 10, nonché funzionari tecnici delle competenti
strutture della Giunta regionale. La Giunta regionale provvede a regolamentare la
composizione del Tavolo ed il suo funzionamento. La partecipazione al Tavolo è
a titolo completamente gratuito.”;
g) il comma 3 dell'articolo 9 è così sostituito:
"3. Il rilascio dell'autorizzazione, documentato da un apposito tesserino recante le
generalità e la fotografia del titolare, è rilasciato dal comune di residenza del
richiedente.";
h) la lettera h) del comma 1 dell’articolo 14 è così sostituita:
“h) il commercio di tartufi freschi oltre il quindicesimo giorno successivo alla
fine del periodo di raccolta, così come stabilito dal calendario di cui all’articolo
7;”;
i) alla lettera m) dell’articolo 14 le parole “a norma degli articoli 515 e 516 del
codice penale” sono sostituite dalle seguenti “ai sensi della normativa vigente.”.
Art.2
(Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 - Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge
finanziaria regionale 2011)”
1. La legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria
regionale 2011) è così modificata:
a) il comma 46 dell’articolo 1 è sostituito dai seguenti:
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 40 del 28 Giugno 2011
“46. Fino alla data di cui al comma 45, l’assunzione del personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e i rinnovi contrattuali sono sospesi. Resta salvo l’impiego
del predetto personale per:
a) la realizzazio...