'DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE FARMACIE DELLA REGIONE CAMPANIA'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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10
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LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 27 GIUGNO 2011
“DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’
DELLE FARMACIE DELLA REGIONE CAMPANIA”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. La legge regionale 1 febbraio 1980, n.7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e
delle ferie delle farmacie della Regione Campania) è così modificata:
a) l’articolo 2 è così sostituito:
“Art. 2 1. Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della regione, che non sono in
servizio di turno, restano aperte per un orario settimanale non inferiore a 44 ore, né
superiore a 60 ore. L’orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano;
l’orario settimanale deve prevedere il riposo di cui all’articolo 4.”;
b) l’articolo 3 è così sostituito:
“Art. 3 1. Tutte le farmacie, urbane e rurali, non di turno rimangono chiuse nei
giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali, ad eccezione delle farmacie
che assicurano il servizio di apertura per tutte le festività diverse dalla domenica.
Ulteriori aperture domenicali sono autorizzate dal consiglio dell’ordine competente
per territorio, sulla base di esigenze pubbliche motivate.
2. Quando particolari esigenze locali lo richiedano, il riposo può essere osservato in
giorni diversi da quelli festivi.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 40 del 28 Giugno 2011
3. Il calendario dei turni è stabilito dal medico provinciale competente per
territorio, su proposta dell’ordine provinciale dei farmacisti.
4. Le farmacie aperte per il servizio di turno domenicale, a richiesta, possono
osservare il riposo settimanale in altro giorno.”;
c) l’articolo 7 è così sostituito:
“Art.7 1. Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio
farmaceutico, nei comuni con popolazione superiore a ottantamila abitanti, è
assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente
il servizio notturno e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni
all’uopo adottati con deliberazione del direttore generale dell’azienda sanitaria
locale (ASL), su proposta dell’ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i sindaci
dei comuni interessati. Il servizio notturno permanente volontario deve riferirsi ad
un intero anno solare e deve essere reso per 365 giorni all’anno. Le farmacie che
intendono svolgere volontariamente e permanentemente il servizio notturno devono
comunicare il loro intendimento al sindaco del comune e all’ASL territorialmente
competente, sentito l’ordine provinciale dei farmacisti. Il servizio notturno deve
garantire i seguenti livelli minimi di servizio:
a) nei comuni con più di centomila abitanti o capoluoghi di provincia, a
turno, a chiamata e con l’obbligo di pernottamento di un farmacista in
farmacia;
b) negli altri comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata;
c) nei comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più
vicine ed a chiamata.”.
2. L’articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 2010, n. 15 (Modifica delle leggi regionali
21 gennaio 2010, n. 2 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Campania – Legge Finanziaria Anno 2010, 1 febbraio 1980, n. 7 – Norme
sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania e
28 novembre 2008, n. 16 – Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del
sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), è abrogato.
Art. 2
1. L’articolo 22 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 (Riordino delle funzioni in
materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie) è così modificato:
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“4. Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per
comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il comune e l’ordine
provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale
autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purché nelle
immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa
l’autorizzazione.”.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 40 del 28 Giugno 2011
Art. 3
1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, della legge regionale 29 dicembre
2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione Campania – Legge Finanziaria 2006), si applicano ai soggetti in possesso dei
requisiti previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del vigente Statuto, ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ...