'AUTORIZZAZIONE DEL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 118 DELLA COSTITUZIONE SULLA SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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12
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LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 1 LUGLIO 2011
“AUTORIZZAZIONE DEL COMMA 4 DELL’ARTICOLO 118 DELLA
COSTITUZIONE SULLA SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
Art. 1
(Finalità)
1. Con la presente legge la Regione Campania persegue l’obiettivo di dare attuazione
all’articolo 118, comma 4, della Costituzione e allo Statuto, disciplinando i rapporti
tra l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali
per lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà
orizzontale e l’azione di Comuni, Province, Regione e altri Enti locali e Autonomie
funzionali. Le iniziative legislative del Consiglio regionale non possono in alcun
modo ledere l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e i diritti acquisiti
dagli stessi.
Art. 2
(Principi generali)
1. L’iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità, è libera e non è soggetta
ad autorizzazione o censura.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 43 del 11 Luglio 2011
2. L’attuazione del principio di sussidiarietà è prioritariamente diretta al miglioramento
del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali e alla
promozione della cittadinanza attiva umanitaria, intesa come effettiva partecipazione
dei cittadini alla organizzazione solidale della comunità, prendendo attivo interesse al
bene civico, culturale e morale della stessa comunità e favorendo la collaborazione dei
cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, alla amministrazione
paritetica della cosa pubblica, per la valorizzazione della persona e dello sviluppo
solidale della comunità.
3. Le attività previste dall’articolo 4 sono svolte facendo ricorso alle risorse proprie
degli enti pubblici o dei privati disposti a finanziare le iniziative.
Art. 3
(Soggetti della sussidiarietà orizzontale)
1. Soggetti della sussidiarietà orizzontale che possono svolgere le attività di interesse
generale sono:
a) i cittadini, singoli o associati;
b) le famiglie;
c) le imprese;
d) gli agenti del terzo settore.
Art. 4
(Oggetto della sussidiarietà orizzontale)
1. Sono considerate attività di interesse generale svolte dai cittadini, soprattutto a causa
della inerzia delle istituzioni rappresentative, quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i
servizi culturali, i servizi per la valorizzazione del lavoro e dell’iniziativa economica
sociale volti al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e i servizi
di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare
riferimento a forme di erogazione e svolgimento di servizi che privilegiano la libera scelta
e l’autorientamento in una logica di collaborazione e di coamministrazione.
2. Le attività di cui al comma 1 non ricomprendono quelle inerenti il servizio sanitario
nazionale e quelle a carattere strettamente economico imprenditoriale.
Art. 5
(Promozione)
1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la
Regione favorisce lo svolgimento di attività di interesse generale da parte dei soggetti di
cui all’articolo 2.
2. La Regione favorisce l’applicazione dei principi di cui all’articolo 1 da parte di
Province, Comuni e altri Enti Locali, singoli o associati, e Autonomie funzionali.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 43 del 11 Luglio 2011
3. Il Consiglio regionale annualmente, in concomitanza con l’approvazione del documento
annuale di programmazione economica e finanziaria, definisce gli indirizzi per l’attuazione
della presente legge.
Art. 6
(Procedimento amministrativo)
1. Gli enti pubblici di riferimento possono finanziare, con provvedimenti dei rispettivi
organi di governo, le iniziative previste dalla presente legge.
2. I progetti relativi all’attività di cui al comma 1 indicano:
a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intende erogare;
b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l’esercizio dell’attività;
c) le tipologie contrattuali di lavoro o di volontariato gratuito che si intendono
utilizzare per l’esercizio delle attività;
d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;
e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed
efficacia del servizio, delle prestazioni e dei benefici sull’attività amministrativa.
Art. 7
(Sistemi di monitoraggio)
1. La Giunta regionale definisce i sistemi di monitoraggio delle at...