'DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO SCOLASTICO IN CAMPANIA E INTERVENTI FINANZIARI PER IL PIANO DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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13
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LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 1 AGOSTO 2011
“DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO SCOLASTICO
IN CAMPANIA E INTERVENTI FINANZIARI PER IL PIANO DI FORESTAZIONE
E BONIFICA MONTANA“
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina l’attività di trasposto scolastico rivolto agli alunni iscritti
alle scuole materne, elementari e medie, residenti o domiciliati nei comuni della regione
Campania, nonchè le norme generali del servizio a tutela della concorrenza e al fine di
facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Art. 2
(Definizione)
1.Ai fini della presente legge si intende:
a) per servizio di trasporto scolastico, quella attività posta in essere da un
imprenditore, il quale, mediante autoveicoli atti a trasportare nove o più persone, si
obbliga a trasportare gli alunni delle scuole materne, elementari e medie,
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n. 51 del 2 Agosto 2011
dall’istituto scolastico ai punti di raccolta più vicini alle rispettive abitazioni dietro
compenso versato dalla persona trasportata o dal comune organizzatore del
trasporto;
b) per imprenditore, la persona giuridica che:
1) sia associato in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle
a proprietà collettiva, o in cooperativa di servizi, operanti in conformità alle
norme vigenti sulla cooperazione;
2) sia associato in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste
dalla legge;
3) sia ditta individuale o società di persone o di capitale in conformità alla
normativa vigente;
c) per mezzi, gli autobus, i minibus, gli scuolabus e le autovetture, rispondenti ai
requisiti indicati dal decreto ministeriale 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in
materia di trasporto scolastico), ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni e
limitazioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), nelle carte di circolazione relative ai veicoli e nell’autorizzazione per
lo svolgimento del servizio, immatricolati in uso proprio o in uso a terzi per il
servizio di linea o di noleggio con conducente, muniti di contrassegno con la
dicitura Trasporto scolastico da esporsi sulle due fiancate del veicolo e di
contrassegno in metallo da applicarsi sulla targa del veicolo, recante le seguente
indicazioni:
1) nome del comune nel quale espleta il servizio di trasporto scolastico e stemma
comunale;
2) numero d’ordine progressivo;
3) dicitura in nero “TS”.
Art. 3
(Istituzione albo regionale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione Campania
istituisce l’albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico.
2. L’iscrizione all’albo costituisce requisito indispensabile per prestare l’attività di gestore
del servizio di trasporto scolastico.
3. Per l’iscrizione all’albo dei gestori del servizio di trasporto scolastico, l’imprenditore
deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nell’apposito ruolo provinciale tenuto dalla camera di commercio;
b) avere l’idoneità morale ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 20 dicembre
1991, n. 448 (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle
Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del
Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l’accesso alla professione di
trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali), comprovata dai documenti di cui all’articolo 16 del medesimo
decreto ministeriale;
c) non essere interdetto all’assunzione dei pubblici uffici;
d) non aver riportato condanne, anche non definitive, per il delitto previsto all’articolo
416-bis del codice penale o per il delitto di favoreggiamento commesso in
relazione a tale reato;
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e) non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di cui agli articoli
314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319-ter, 320 del codice penale;
f)
non aver riportato condanna, anche non definitiva, per un delitto commesso con
abuso di potere o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad
un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera g);
g) avere l’idoneità finanziaria così come individuata dall’articolo 5 del decreto
ministeriale 448/1991, comprovata dai documenti di cui all’articolo 16 del
medesimo decreto ministeriale;
h) avere l’idoneità professionale così come qualificata dagli articoli 6 e seguenti del
decreto ministeriale 448/1991, comprovata dai documenti di cui all’articolo 16 del
medesimo decreto ministeriale.;
i)
aver presentato il libro matricola con annotazione del personale dipendente;
l)
essere in regola co...