ERRATA CORRIGE LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 201 1, N. 16 'MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 2007, N. I (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA ' LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2007), MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2009. N. 4 (LEGGE ELETTORALE) E MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1996. 11. 13 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CAMPANIA)'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
16
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
Consiglio Regionale (Iella Qanipaola
Consiglio Regionale della Campania
Prot. Gen, 201t0025245fp
Il Presidente
i
Al Sig. Presidente della Giunta regionale
On, Stefano Caldoro
ViaS. Lucia,81 -NAPOLI
Oggetto:
Errata corrige legge regionale
11
ottobre 201 1,
n.
16 “Modifica ed integrazione
dell’articolo 9 della legge regionale
19 gennaio 2007,
n.
i
(Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania
— Legge
finanziaria regionale 2007),
modifica
ed
integrazione dell’articolo
9
della legge
regionale 27 marzo 2009. n. 4 (Legge elettorale) e modifica ed integrazione dell’articolo
28 della legge regionale 5 giugno
1996.
11.
13 (Nuove disposizioni in materia di
trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)”.
Si richiede ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento di disciplina del Bollettino
ufficiale della Regione Campania in forma digitale, la pubblicazione dell’errata corrige concernente
l’articolo 1 della Legge regionale 11 ottobre 2011, n. 16.
Articolo i pubblicato sul BURC ti. 65 del 17 ottobre 2011:
Art.
1
Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 geimaio 2007, n. I
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania
— Legge
finanziaria regionale 2007)
1. All’ articolo 9, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. i, è aggiunto il seguente comma:
‘5.
La disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione nei confronti di coloro che
hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del
codice penale, per i quali, nelle more dell’approvazione della legge regionale organica di
disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, dei componenti della
Giunta e dei Consiglieri regionali, si applicano le disposizioni della legge 23 aprile 1981,
n.154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli
addetti al Servizio sanitario nazionale).”.
Consiglio I?egionalc della Campaii la
Artico/o i corretto da sostituire a (/lle//o giò pubblicato:
Ail. i
Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. i
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania
— Legge
finanziaria regionale 2007)
I.
All’articolo 9, della legge regionale 19 gelmaio 2007, n. i, è aggiunto il seguente comma:
“5. 1 consiglieri regionali che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di
cui all’articolo 416-bis del codice penale, restano sospesi dalla carica fino alla sentenza
definitiva.”.