'(MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 2007, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA ' LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2007), MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2009, N. 4 (LEGGE ELETTORALE) E MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1996, N. 13 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CAMPANIA)'.
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
16
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 11 OTTOBRE 2011
“(MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE
REGIONALE 19 GENNAIO 2007, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA –
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2007), MODIFICA ED INTEGRAZIONE
DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2009, N. 4 (LEGGE
ELETTORALE) E MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL’ARTICOLO 28 DELLA
LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1996, N. 13 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CAMPANIA)”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania –
Legge finanziaria regionale 2007)
1. All’articolo 9, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, è aggiunto il seguente comma:
“5. La disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione nei confronti di coloro
che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo
416-bis del codice penale, per i quali, nelle more dell’approvazione della legge
regionale organica di disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del
Presidente, dei componenti della Giunta e dei Consiglieri regionali, si applicano le
disposizioni della legge 23 aprile 1981, n.154 (Norme in materia di ineleggibilità ed
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 65 del 17 Ottobre 2011
incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e
circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario
nazionale).”.
Art. 2
Modifica ed integrazione dell’articolo 9
della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)
1. All’articolo 9, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) dopo
le parole “ della legge 18 gennaio 1992, n. 16” sono aggiunte le seguenti “e dell’articolo 9
della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni”.
Art. 3
Modifica ed integrazione dell’articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove
disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere
regionale della Campania)
1. L’articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 è così modificato:
a) al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente
“c) nei casi previsti dall’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e
successive modificazioni ed integrazioni.”;
b) al comma 3 le parole “e per la conseguente proclamazione del supplente, ai sensi
dell’articolo 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108, istituita con l’articolo 3
della legge 12 gennaio 1994, n. 30.” sono sostituite con le seguenti “e il
conseguente affidamento della supplenza, ai sensi dell’articolo 9 della legge
regionale 27 marzo 2009, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.”.
Art. 4
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 65 del 17 Ottobre 2011
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’art. 1
Comma 1.
Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”.
Articolo 9: “Conclusione del procedimento ad istanza di parte”.
“1. Nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività e correttezza dell'azione
amministrativa, nonché ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si individua in novanta giorni il
termine massimo per la conclusione dei procedimenti amministrativi regionali iniziati ad istanza di
parte, fatte salve le procedure di gara, sottoposte alla disciplina normativa stabilita con decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
2. I procedimenti la cui conclusione possa eccedere il termine massimo stabilito al comma 1, tenuto
conto della sostenibilità dei tempi procedimentali, dell'organizzazione amministrativa e della
complessità della fase istruttoria, sono individuati con deliberazione della Giunta regio...