"NORME PER GARANTIRE EFFICIENZA, RISPARMIO E PARI OPPORTUNITA'"
Leggi Regionali e Regolamenti
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Numero/Anno
17
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Data Pubblicazione
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 10 NOVEMBRE 2011
“NORME PER GARANTIRE EFFICIENZA, RISPARMIO E PARI
OPPORTUNITA’”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17
(Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni
di competenza della Regione Campania)
1. La legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e
delle designazioni di competenza della Regione Campania) è così modificata:
a) all’articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
“2. Esse si informano ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del
principio della rappresentanza di genere, in ossequio dell’articolo 5 dello Statuto.”;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 71 del 14 Novembre 2011
b) al comma 1 dell’articolo 5 le parole “Entro il 31 marzo ed il 30 settembre” sono
sostituite con le seguenti “Entro il 20 marzo ed il 2 settembre”;
c) dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente:
“Art 5 bis – Strutture tecniche di supporto
Il Consiglio e la Giunta indicano le competenti strutture tecniche di supporto presso i
propri uffici che svolgono i seguenti compiti:
a) il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere;
b) la definizione di un modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni;
c) la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i
relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee;
d) il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere.”;
d) dopo l’articolo 8 è aggiunto il seguente:
“Art 8 bis – Rappresentanza di genere
1. Ai fini del rispetto del principio della rappresentanza di genere previsto al comma 2
dell’articolo 1, le strutture tecniche di supporto, di cui all’articolo 5 bis, provvedono a
verificare che, sul totale delle nomine effettuate nell’anno solare di riferimento dal
Consiglio e dalla Giunta, sia garantita la presenza di ogni genere negli organismi
collegiali di nomina regionale in ottemperanza alle leggi vigenti.
2. Le strutture tecniche comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti
effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e
designazioni.
3. Se dalla verifica stessa risulta non rispettato quanto previsto al comma 1, l’organo
che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell’anno solare successivo a
quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di
persone del genere sottorappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza
dei due generi.
4. Il Consiglio e la Giunta promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e
di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto
del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.”.
Art. 2
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 10
(Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania)
1. Al comma 2, dell’articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) la parola
“quinquennale” è sostituita con la seguente “triennale”.
Art. 3
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16
(Misure urgenti per la finanza regionale)
1. Il comma 4, dell’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure
urgenti per la finanza regionale) è così modificato:
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 71 del 14 Novembre 2011
a) dopo la parola “subcommissari” sono aggiunte le seguenti “nominati su proposta
dell’assessore regionale all’urbanistica, responsabile dell’istruttoria, dal Presidente
della Giunta regionale con decreto e in numero comunque inferiore alla metà rispetto ai
componenti dei consigli disciolti.”;
b) le parole “I commissari restano in carica per un periodo massimo di diciotto mesi a
decorrere dalla data di nomina.” sono soppresse.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Campania.
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 71 del 14 Novembre 2011
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’art. ...