'MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1996, N. 13 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CAMPANIA) ED ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2005, N. 9 (MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2002, N. 7, ARTICOLO 4, COMMA 5 E DELLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1996, N. 13).'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
18
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Data Pubblicazione
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 10 NOVEMBRE 2011
“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1996, N. 13 (NUOVE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CAMPANIA) ED ALLA
LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2005, N. 9 (MODIFICA DELLA LEGGE
REGIONALE 30 APRILE 2002, N. 7, ARTICOLO 4, COMMA 5 E DELLA LEGGE
REGIONALE 5 GIUGNO 1996, N. 13).”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Modifica alla legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9
(Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5
e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 (Modifica della
legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno
1996, n. 13) è abrogato.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 71 del 14 Novembre 2011
Art. 2
Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13
(Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica
di consigliere regionale della Campania)
1. All’articolo 16 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in
materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della
Campania) è aggiunto il seguente comma:
“4. L’erogazione dell’assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell’assegno
vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio
regionale; l’assegno è ripristinato con la cessazione dell’esercizio di tali mandati.”.
Art. 3
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Campania.
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 71 del 14 Novembre 2011
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’art. 1
Comma 1.
Legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9: “Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7,
articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13”.
Articolo 2: “Modifiche alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13”.
Comma 3: “3. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, è soppresso”.
Note all’art. 2
Comma 1.
Legge regionale 5 giugno 1996, n. 13: “Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania”.
Articolo 16: “Restituzione contributi versati-Ricongiunzione-Sospensione dell'assegno vitalizio”.
“1. Il consigliere regionale che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il minimo previsto per il
conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà
di cui al precedente art. 15, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100%,
senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
2. Il consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia
ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha
diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura
corrispondente a quella vigente alla data della domanda.
3. Qualora il consigliere regionale già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio
regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta
la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato
tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
4. Soppresso”.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 71 del 14 Novembre 2011
Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 16 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (“Nuove
disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale
della Campania”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul
valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del
“Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”
(D.P.G.R. n. 15/2009), ...