'ISTITUZIONE REGISTRO REGIONALE DI DIALISI E TRAPIANTO'
Leggi Regionali e Regolamenti
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Numero/Anno
20
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
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LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 6 DICEMBRE 2011
“ISTITUZIONE REGISTRO REGIONALE DI DIALISI E TRAPIANTO”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge ha per finalità:
a) la corretta programmazione e gestione delle risorse nel settore della nefrologia,
dialisi e trapianto renale;
b) il monitoraggio e contenimento della spesa sanitaria nel settore;
c) la raccolta di dati epidemiologici per la stima dei bisogni annuali e per adeguati
programmi di prevenzione;
d) l’istituzione di un registro regionale campano di dialisi e trapianto;
e) l’istituzione del comitato tecnico scientifico regionale.
Art. 2
(Registro regionale di dialisi e trapianto)
1. Per le finalità previste dall’articolo 1, presso l’assessorato alla sanità della Regione
Campania, è istituito il registro regionale di dialisi e trapianto. Il registro è unico ed
organizzato in due sezioni: dialisi e trapianti. Per le proprie finalità, si avvale gratuitamente
del sistema informativo della Società Italiana di Nefrologia, di seguito denominata SIN.
2. Sul registro previsto dal comma 1 sono annotati tutti i soggetti, residenti nella Regione
Campania, immessi in un programma di dialisi cronica ed i pazienti sottoposti a trapianto
renale.
3. Il referente del registro è il responsabile regionale in carica della SIN.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 75 del 7 Dicembre 2011
4. La Giunta regionale, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto della protezione
dei dati personali, stabilisce con Regolamento, ai sensi del comma 2 dell’articolo 20 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e nell’osservanza dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei
dati personali, i criteri in materia di protezione dei dati personali a scopi statistici e di
ricerca scientifica.
Art. 3
(Scheda di rilevazione dati)
1. Per i fini previsti dalla lettera c), comma 1, dell’articolo 1, il registro utilizza la scheda di
rilevazione della SIN, società a carattere scientifico con finalità di interesse generale e di
utilità sociale.
Art. 4
(Comitato tecnico scientifico regionale)
1. E’ istituito, presso l’assessorato della sanità, il comitato tecnico scientifico regionale.
2. Il comitato è costituito da:
a) l’assessore alla sanità o da un suo delegato, dirigente dell’assessorato, in qualità
di presidente;
b) un rappresentante per ogni provincia, direttore dell’unità operativa complessa
(UOC) di nefrologia e dialisi, nominato dall’assessore alla sanità;
c) un rappresentante della SIN;
d) un rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei pazienti;
e) un funzionario regionale nella qualità di segretario;
f) dai direttori di cattedra universitaria di nefrologia medica.
3. Nello svolgimento dei compiti attribuiti ed in relazione ai temi trattati, il comitato può
essere integrato da esperti del settore.
4. Il comitato è rinnovato ogni cinque anni.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assessore alla
sanità nomina i componenti del comitato tecnico scientifico regionale.
6. La partecipazione al comitato e’ a titolo gratuito e non compete alcun rimborso a
qualsiasi titolo.
Art. 5
(Compiti del comitato tecnico scientifico)
1. Il comitato tecnico scientifico presenta annualmente all’assessorato alla sanità e alla
commissione consiliare competente in materia di sanità e sicurezza sociale una relazione
sull’attività svolta in merito ai dati epidemiologici, alla programmazione di spesa e alla
prevenzione delle malattie renali. Il comitato tecnico scientifico, di concerto con
l’osservatorio epidemiologico, formula proposte sulle evoluzioni della terapia dialitica, sui
nuovi strumenti da introdurre e sulle innovazioni tecnico scientifiche.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 75 del 7 Dicembre 2011
Art. 6
(Compiti dei centri di nefrologia e dialisi)
1. Al momento della immissione di un paziente in un programma di dialisi cronica, il
centro di nefrologia o dialisi, pubblico e privato, che inizia il trattamento compila e
trasmette la scheda di rilevazione, entro quindici giorni dal primo trattamento dialitico, al
referente del registro previsto all’articolo 2.
Art. 7
(Sanzioni)
1. Il mancato adempimento degli obblighi previsti all’articolo 6 comporta:
a) per le strutture private accreditate la sospensione del pagamento delle prestazioni e,
in caso di recidiva, la sospensione dell’accreditamento;
b) per i direttori o i responsabili delle unità ospedaliere di nefrologia e dialisi, elemento
negativo in relazione al raggiungi...