"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2011, N. 4, (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011- 2013 DELLA REGIONE CAMPANIA ' LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2011)"
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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23
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LEGGE REGIONE N. 23 DEL 14 DICEMBRE 2011
“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2011, N. 4,
(DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E
PLURIENNALE
2011-
2013
DELLA
REGIONE
CAMPANIA
–
LEGGE
FINANZIARIA REGIONALE 2011)”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
(Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4)
1. All’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della regione Campania - legge
finanziaria regionale 2011), i commi da 237 quater a 237 duovicies sono così modificati:
“237 quater. Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli
articoli 8 ter e 8 quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre
1992, n. 421), in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell’articolo 1, comma
796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il
fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l’accreditamento delle strutture
private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data
del 1 luglio 2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo
successivamente mediante l’accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 78 del 19 Dicembre 2011
Il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l’accreditamento di nuove
strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237 quinquies
a 237 unvicies.
237 quinquies. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, che intendono proseguire in
regime di accreditamento istituzionale definitivo l’attività erogata in regime di
accreditamento provvisorio, presentano nuova domanda di accreditamento istituzionale,
entro venti giorni dalla pubblicazione nel BURC del decreto commissariale di disciplina
delle modalità per l’utilizzo della piattaforma applicativa informatica, nel caso trattasi di
strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale e, per
effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 296/2006,
come modificato dall’articolo 2, comma 35, della legge 26 febbraio 2011, n. 10
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), entro il termine del 30 aprile
2012 nel caso di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private. La nuova
domanda di accreditamento istituzionale è presentata esclusivamente attraverso l’utilizzo
di una piattaforma applicativa informatica messa a disposizione dalla So.Re.Sa., secondo
modalità disciplinate con successivo provvedimento amministrativo pubblicato nel BURC,
da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
Sono nulle le istanze trasmesse con modalità difformi rispetto a quanto disposto dal
presente comma.
237 sexies. Alla presentazione delle domande di cui al comma 237 quinquies sono
ammesse esclusivamente le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente
accreditate in possesso dei seguenti titoli:
a) certificazione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL), territorialmente competente, di
valido titolo convenzionale ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché
di eventuale titolo di intervenuta modifica disciplinare o dell’assetto assistenziale
fermo restando, per le strutture di ricovero ospedaliero, il numero di posti letto
originariamente convenzionati, ovvero di provvedimento giurisdizionale esecutivo
di accreditamento. La certificazione della ASL territorialmente competente indica
altresì le attività per le quali le strutture richiedenti operano in regime di
accreditamento provvisorio ed è rilasciata previa verifica di conformità con quanto
riportato nell’originario titolo convenzionale o nell’eventuale titolo di intervenuta
modifica disciplinare o dell’assetto assistenziale, ovvero nel provvedimento
giurisdizionale esecutivo di accreditamento;
b) autorizzazione all’ esercizio ai sensi della deliberazione di Giunta regionale del 31
dicembre 2001, n. 7301, ovvero idonea certificazione dell’ASL territorialmente
competente che attesta che il mancato rilascio del titolo autorizzativo, fermo
restando l’avvenuto adeguamento ai requisiti strutturali da parte delle strutture
richiedenti entro i termini indicati dalla deliberazione di Giunta regionale del 18
settemb...